Impianti recupero fresato – correzioni alla nota del 5 ottobre 2018
Il Ministero dell’Ambiente, ha fornito una errata corrige in merito all’interpretazione di alcune disposizioni riportate nella nota del 5 ottobre 2018, relativa al D.M. n. 69/2018 e inerente gli impianti che gestiscono il conglomerato bituminoso proveniente da fresatura o demolizione di pavimentazioni (c.d. fresato).
Suggerimento n. 14/6 del 4 gennaio 2019
Precedenti comunicazioni in materia
Suggerimenti n. 322/2018 e n. 468/2018
Il Ministero dell’Ambiente ha fornito una errata corrige in merito all’interpretazione di alcune disposizioni riportate nella nota del 5 ottobre 2018, relativa al D.M. n. 69/2018 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Al punto 2) della nota in oggetto viene riportata erroneamente come riferimento la norma UNI EN ISO 9001: 2015.
Il Ministero precisa che la norma corretta a cui fare riferimento è la UNI CEI EN ISO/IEC 17025, come già chiarito in data 19/12/2017 in riscontro ad un quesito della Commissione Europea durante il periodo di pubblicazione (ai sensi dell’articolo 5 della direttiva n. 2015/1535).
Pertanto la formulazione corretta del punto 2) della citata nota è la seguente:
2) si precisa che con la dicitura “laboratorio certificato” richiamata nell’allegato 1 parte b) par.b.2.1) del DM n. 69/2018, si intende “un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rilasciato da un ente di accreditamento.
Per eventuali approfondimenti si rimanda ai precedenti Suggerimenti in materia sopra riportati.