Impianti recupero fresato – chiarimenti ministeriali del 05/10/2018

Il Ministero dell’Ambiente, con nota del 5 ottobre 2018, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione di alcune disposizioni contenute nel D.M. n. 69/2018 e relative agli impianti che gestiscono il conglomerato bituminoso proveniente da fresatura o demolizione di pavimentazioni (c.d. fresato).

Suggerimento n. 468/127 del 12 ottobre 2018


Precedenti comunicazioni in materia

Suggerimento n. 322/2018

 

Il Ministero dell’Ambiente, con la nota del 5 ottobre 2018, ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi per l’applicazione del D.M. 69/2018 che, in attuazione dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), ha definito criteri e modalità per la gestione del conglomerato bituminoso (c.d. fresato di asfalto) come end of waste, cioè come non rifiuto.

 Ricordiamo ai gestori di impianti di recupero di rifiuti provenienti da fresatura o demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso che hanno l’obbligo di adeguarsi alle disposizioni del D.M. 69/2018 entro il 30 ottobre 2018, ottemperando ai seguenti adempimenti:

- effettuare un aggiornamento della precedente “comunicazione” ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs 152/06;

oppure

- presentare un’istanza di aggiornamento della precedente “autorizzazione” ottenuta ai sensi del Titolo III-bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.Lgs 152/06.

In merito ai recenti chiarimenti ministeriali segnaliamo che il Ministero dell’Ambiente, con la citata nota del 05/10/2018, ha fornito i seguenti chiarimenti.

 

Rapporto tra D.M. 69/2018 e D.M. 05/02/1998

Secondo il Ministero dell’Ambiente l’entrata in vigore del D.M. n. 69/2018 ha determinato la cessazione dell’applicazione delle previsioni contenute nel D.M. 05/02/1998 per i rifiuti di conglomerato bituminoso, anche se restano valide ed efficaci le disposizioni relative a:

- limiti quantitativi previsti dall’Allegato 4 al D.M. 05/02/1998;

- norme tecniche di cui all’Allegato 5 del D.M. 05/02/1998;

- valori limite per le emissioni di cui all’Allegato 1, suballegato 2 del D.M. 05/02/1998;

- norme tecniche e valori limite inseriti nelle autorizzazioni a suo tempo rilasciate per il recupero di questi rifiuti (ai sensi del Titolo III-bis parte IV e Titolo I, Capo IV, Parte IV del D.Lgs 152/06).

 

Cantiere di provenienza 

Il Ministero dell’Ambiente ha confermato che con la dicitura “cantiere di provenienza” contenuta nell’Allegato 2 del D.M. 69/2018 si deve intendere il cantiere di provenienza del fresato, cioè il luogo dove il fresato è stato prodotto.

 

Laboratorio di analisi

Il Ministero ha chiarito che le analisi per verificare la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso devono essere eseguite da un laboratorio “dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015”.

 

Possibili utilizzi del granulato di conglomerato bituminoso

Il Ministero dell’Ambiente ha confermato che il “granulato di conglomerato bituminoso” è utilizzabile per produrre “aggregati” per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali, precisando che “nel termine strade si devono ritenere ricompresi tutti i manufatti stradali”.

Si coglie l’occasione per evidenziare che il D.M. 69/2018, di fatto, prescrive disposizioni solo per impianti che “producono”:

-     miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);

-     miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;

-     aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali.

Pertanto il recupero del conglomerato bituminoso proveniente da attività di scarifica del manto stradale e utilizzato per la “realizzazione di rilevati e sottofondi stradali” deve avvenire nella piena osservanza del punto 7.6.3 lettera b) del D.M. 05/02/1998 ovvero il recupero del medesimo è subordinato all’esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui all’Allegato 3 del D.M. 05/02/1998.


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