Impianti mobili per il trattamento dei rifiuti – Novità – Legge n. 108/2021

La legge n. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto importanti semplificazioni per l’utilizzo degli impianti mobili per il recupero/trattamento di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione.

Suggerimento n. 548/151 del 1 settembre 2021


Precedenti comunicazioni in materia

Suggerimenti n. 457/2021 e n. 537/2021

 

Informiamo le imprese associate che rispetto al testo iniziale del decreto-legge n. 77 del 2021, la legge di conversione 29/07/2021 n. 108 ha introdotto ulteriori e importanti novità in materia ambientale che consideriamo, fondamentalmente, molto positive per le attività delle imprese edili.

In particolare, segnaliamo le seguenti modifiche che riguardano e semplificano l’utilizzo degli impianti mobili di trattamento/recupero dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione.

 

Comunicazione di avvio della singola campagna di attività

Con le modifiche apportate all’art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 è ora prevista la riduzione del termine per la comunicazione di avvio della singola campagna di attività, la quale deve adesso essere comunicata almeno 20 gg. prima dell’installazione dell’impianto, rispetto ai 60 gg. previsti in precedenza.

 

Esclusione verifica di assoggettabilità a VIA

Invece con la modifica apportata all’allegato IV, Parte II del Codice dell’Ambiente, è prevista l’esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VIA per questa tipologia di impianti, in relazione alla tipologia dei rifiuti trattati e alla durata delle campagne.

In particolare, non è più necessario svolgere la verifica di assoggettabilità a VIA per:

- gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a 90 gg.;

- gli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a 30 gg..

 

Attenzione

Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.

Ricordiamo che per impianto mobile si deve intendere una struttura tecnologica unica o, in casi particolari, un assemblaggio di strutture tecnologiche uniche, che possono essere trasportate e installate momentaneamente in un sito per l'effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo (90 o massimo 120 giorni).

I soggetti che intendono utilizzare impianti mobili di recupero di rifiuti devono presentare domanda alla Città Metropolitana/Province per ottenere l'autorizzazione definitiva all'uso dell'impianto.

Per la Città Metropolitana di Milano il portale da utilizzare è: piattaforma web Inlinea.

Per la Provincia di Lodi il collegamento è disponibile al seguente link.

Per la Provincia di Monza Brianza il collegamento è disponibile al seguente link.

 

REQUISITI PER CHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE PER UN IMPIANTO MOBILE

L'impianto mobile deve essere in piena ed esclusiva disponibilità del soggetto che richiede l'autorizzazione (anche in caso di società straniera avente sede di rappresentanza in Regione Lombardia).

Le operazioni di recupero rifiuti a mezzo impianto mobile devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato; i rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento sono a tutti gli effetti prodotti dal titolare dell'autorizzazione.

 

CAMPAGNA DI ATTIVITÀ PER UN IMPIANTO MOBILE

Per campagna di attività si intende l'effettuazione delle attività di trattamento/recupero di rifiuti subordinata alla presentazione, 20 gg prima dell'installazione dell’impianto, di apposita comunicazione alla Città Metropolitana e/o Province.

Per Milano e Provincia è necessario effettuare la comunicazione tramite la piattaforma web Inlinea mentre per le campagne di attività svolte in altre province della Regione Lombardia, si deve comunicare alla Provincia e p.c. al Comune, all'ARPA e alla ASL territorialmente competenti.

Non ricorrono le condizioni per l'applicazione del r.r. 4/06 (cioè disposizioni specifiche per l’area interessata dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto) per i rifiuti provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione (famiglie CER non pericolosi 170100, 170200, 170600, 170800, 170900, nonché rifiuti di cui ai CER 170504 e 170508), per un quantitativo massimo pari a 30.000 mc per campagne di trattamento di rifiuti aventi durata massima di 120 giorni.

Per tali tipologie di intervento verrà di volta in volta valutata l’eventuale necessità di porre in opera accorgimenti atti a minimizzare i possibili inconvenienti di carattere ambientale.

Per le campagne di attività con impianto mobile è variata la modalità di versamento degli oneri istruttori. Il pagamento dei citati oneri andrà effettuato tramite PagoPA, utilizzando l'apposita maschera integrata nella piattaforma InLinea in fase di presentazione della comunicazione (Istruzioni).

Ulteriori informazioni su PagoPA sono disponibili sul sito di Regione Lombardia (Link al sito).

Per gli importi consultare la sezione dedicata agli oneri istruttori.

Infine vi ricordiamo (vedi allegato al Suggerimento n. 537/2021) che sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30/07/2021 - Suppl. Ordinario n. 26, è stato pubblicato il testo coordinato del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante:«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.».

Le principali novità in materia ambientale introdotte dal decreto-legge n. 77/2021 (c.d. decreto Semplificazioni bis, convertito con la citata legge 108/2021) sono già state illustrate e commentante con il nostro Suggerimento n. 537/2021.

Pensando di fare cosa gradita inviamo anche una specifica nota ambientale predisposta da ANCE che raccoglie tutte le principali novità e semplificazioni introdotte sia dal D.L. n. 77/2021 sia dalla legge di conversione n. 108/2021.

Tutte le nuove disposizioni sono in vigore dal 31 luglio 2021.


Referenti

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Tags: Ambiente