Impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti – verifica di assoggettabilità alla V.I.A.

È in vigore la nuova metodologia regionale per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) per gli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.

Suggerimento n. 680/196 del 27 ottobre 2021


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 548/2021 per informare le imprese associate che è stata pubblicata la D.g.r. 13 settembre 2021 n. XI/5223 (sul BURL n. 41 del 15 ottobre 2021, in allegato) riguardante “L’approvazione del metodo per l’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti”

Il documento rappresenta uno strumento di tipo metodologico finalizzato alla condivisione di:

  • criteri operativi attraverso i quali caratterizzare le componenti territoriali di potenziale impatto e rischio ambientale in termini conformi all’Allegato V del D.Lgs. n. 152/06, così come modificato e integrato dal D.Lgs n. 104/2017 e dalla L. 120/2020;
  • un sistema di valutazione che tenga in considerazione il quadro generale delle possibili interazioni ambientali e territoriali, caratterizzandone l’entità e la tipologia in termini conformi al livello di screening;
  • una metodologia omogenea e standardizzata per l’intero territorio regionale.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017, il sistema di caratterizzazione e di valutazione degli impatti previsto dalla D.g.r. 11317/2010 è stato implementato e integrato con nuovi indici in grado di gestire tale complessità, basati sull’impiego di standard validati che valutano i potenziali impatti sulla base delle caratteristiche del progetto e della localizzazione, secondo quanto previsto anche dalle Linee Guida della Commissione Europea “Environmental Impact Assessment of Projects – Guidance on Screening” (2017).

Il nuovo approccio si basa in particolare sull’applicazione di strumenti di piattaforma per consentire il massimo livello di condivisione di informazioni, conoscenze e comportamenti da parte di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di governance, e su sistemi di supporto alle decisioni basati sull’intelligenza artificiale e l’analisi massiva di dati e informazioni derivanti da sorgenti dinamiche ed eterogenee.

L’introduzione di alcuni aspetti da considerare nella valutazione di assoggettabilità a V.I.A., come ad esempio il “cumulo degli impatti” e la presenza di “disturbi ambientali”, richiede l’adozione di strumenti metodologici ed operativi che consentano ai valutatori di disporre di informazioni adeguate a supportare le analisi e le relative decisioni nell’ambito dei procedimenti tecnico-amministrativi.

Per quanto di interesse per la categoria, si precisa che la metodologia si applica agli impianti, di seguito elencati, di cui all’allegato IV, punto 7, lettere z.a) e z.b), parte seconda del D.Lgs. 152/06, nonché ai progetti che comportano variazione del perimetro aziendale, nello specifico:

z.a) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;

z.b) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

 

IMPIANTI MOBILI

Comunicazione di avvio della singola campagna di attività

Vi ricordiamo che con le modifiche apportate all’art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/2006 è ora prevista la riduzione del termine per la comunicazione di avvio della singola campagna di attività, la quale deve adesso essere comunicata almeno 20 gg. prima dell’installazione dell’impianto, rispetto ai 60 gg. previsti in precedenza.

Esclusione verifica di assoggettabilità a VIA

Invece con la modifica apportata all’allegato IV, Parte II del Codice dell’Ambiente, è prevista l’esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VIA per la seguente tipologia di impianti, in relazione alla tipologia dei rifiuti trattati e alla durata delle campagne.

In particolare, non è più necessario svolgere la verifica di assoggettabilità a VIA per:

 - gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a 90 gg.;

 - gli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a 30 gg..

Attenzione

Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.

Ricordiamo che per impianto mobile si deve intendere una struttura tecnologica unica o, in casi particolari, un assemblaggio di strutture tecnologiche uniche, che possono essere trasportate e installate momentaneamente in un sito per l'effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo (90 o massimo 120 giorni).

 

La delibera D.g.r. 13 settembre 2021 n. XI/5223 dispone inoltre di:

  • mettere a disposizione delle Autorità competenti e dei Proponenti un applicativo on-line dedicato allo svolgimento delle istruttorie di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per impianti di recupero e smaltimento rifiuti, secondo la nuova metodologia;
  • anticipare la fase di verifica dei criteri localizzativi degli impianti alla verifica di assoggettabilità a V.I.A., prevedendo che la documentazione obbligatoria per il deposito dell’istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia integrata anche con la relazione di valutazione dei criteri localizzativi;
  •  
  • in comprovati casi e fatta salva la facoltà dell’autorità competente di concludere il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. anche in presenza di vincolo escludente, il cui superamento debba essere gestito in sede di procedimento autorizzativo.

Per approfondimenti si rimanda al testo della delibera allegata nonché, per ulteriori informazioni di dettaglio sugli Impianti mobili, si rimanda al citato Suggerimento n. 548/2021.

 

 


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