Il MIT dà attuazione alla disciplina di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 60.

Pubblicati gli indici di costo per Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) per la revisione prezzi nei lavori pubblici.

Suggerimento n. 238/12 del 4 maggio 2026


Con decreto direttoriale n. 743 del 30 marzo u.s. è stato pubblicato il provvedimento con il quale il MIT ha adottato i singoli indici di costo delle lavorazioni individuati da ISTAT sulla base delle Tipologie Omogenee di Lavorazioni (cd. TOL), di cui alla Tabella A dell’Allegato II.2-bis del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

Il decreto è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 27 aprile, acquistando efficacia il medesimo giorno.

Si tratta dei 20 indici mensili di costo necessari per la determinazione dell’indice sintetico da applicare, nei contratti di lavori, ai fini della revisione prezzi di cui all’art. 60 del Codice dei contratti.

Tale pubblicazione, attesa da tutti gli operatori del settore, rappresenta un passaggio importante per rendere pienamente operativo il nuovo meccanismo di revisione prezzi basato sui TOL, come introdotto con il decreto correttivo del Codice, di cui al D.lgs. n. 209/2024.

Si tratta di un sistema revisionale che è stato fortemente voluto dal sistema associativo. ANCE ha partecipato attivamente al Tavolo tecnico istituito presso il MIT e presieduto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, contribuendo alla definizione dei TOL quali indici più aderenti alla realtà dei cantieri e alle dinamiche effettive dei costi sostenuti dalle imprese.

ANCE, accanto agli altri componenti del Tavolo, continuerà a fornire il proprio supporto anche nelle successive fasi di eventuali modifiche e/o revisione degli indici, al fine di assicurarne il corretto funzionamento.

Il nuovo sistema basato sui TOL segna il superamento dei 3 indici ISTAT di costo di costruzione, utilizzabili al momento dell’entrata in vigore del Codice (fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria) che, secondo quanto previsto all’art. 16, co. 3, All. II.2-bis, potranno essere utilizzati solo a fini statistici.

I nuovi indici sono costruiti sulla base di più elementi di costo: lavoro, materiali, macchine e attrezzature, energia, trasporto e rifiuti.

L’elemento rifiuti è presente in tutte le TOL, fatta eccezione per quelle dei numeri 4 (movimento terra), 9 (Gallerie e opere d’arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale), 10 (Gallerie e opere d’arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato), 18 (armamento ferroviario) e 19 (Fondazioni speciali, indagini geologiche e geotecniche). Per queste ultime, potrà essere utilizzata la TOL numero 20 (Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero).

Gli indici, ricostruiti per il periodo gennaio 2022 – febbraio 2026 (Anno base 2022=100), saranno diffusi con cadenza mensile dall’Istat nella banca dati “IstatData”, nella sezione dedicata ai “prezzi” e anche nella pagina web “Indici Istat per Contratti Pubblici”.

 

AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DEI NUOVI INDICI TOL

Ai sensi dell’art. 2, co. 1 del Decreto, recante “Disposizioni Transitorie”, ai sensi della disciplina di cui all’art. 16, co. 1, All. II.2-bis del Codice, il meccanismo legato ai nuovi TOL si applica alle procedure di affidamento di contratti di lavori “avviate” a decorrere dalla data di acquisizione di efficacia del provvedimento (27 aprile 2026).

L’“avvio” della procedura si considera realizzato, a seconda della tipologia, mediante:

  • pubblicazione di un bando o di un avviso di indizione;
  • trasmissione di un invito;
  • adozione di una determina a contrarre.

Inoltre, ai sensi del co. 2 dell’art. 16 cit., viene prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di applicare convenzionalmente, ossia previo accordo tra le parti la nuova disciplina anche ad altre procedure e contratti, anche in deroga alle clausole revisionali ivi previste, laddove nel quadro economico dell’intervento vi sia la disponibilità di accantonamenti utilizzabili ai fini revisionali di cui all’art 60, sulla base di quanto previsto dall’art. 5, co. 1, lett. e) n. 6, All. I.7.

In particolare, si tratta delle procedure relative a:

1. contratti non ancora stipulati, derivanti da bandi/avvisi pubblicati prima dell’entrata in efficacia del decreto (27 aprile 2026) ovvero – nel caso di procedure senza pubblicazione di bando/avviso – in relazione ai quali, a tale data, risultino già trasmessi gli inviti a presentare offerta;
2. contratti in corso di esecuzione, con riferimento agli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal DL, ovvero annotate nel libretto delle misure, a far data dall’entrata in efficacia del decreto.

 

Ora, il richiamo ai contratti ancora da stipulare di cui al punto 1), è riferibile a quelli derivanti da procedure avviate prima del 27 aprile 2026, aggiudicati sotto la vigenza del Codice 36/2023 e, come tali, soggetti alla disciplina revisionale di cui all’art. 60.

Rispetto ad essi, dunque, la norma, ove concordato tra le parti, consente di applicare i nuovi TOL, in luogo dei tre precedenti indici ISTAT, (fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria) inizialmente previsti.

Per quanto riguarda i contratti di cui al punto 2), possono esservi senz’altro ricompresi i contratti in corso di esecuzione, affidati sotto la vigenza del Codice 36/2023 – dal 1° luglio 2023 (data di efficacia del Codice) – come tali contenenti il richiamo all’art. 60; ciò, al posto dei tre precedenti indici ISTAT, inizialmente previsti.

Analoga applicazione sembra possibile anche per i contratti cd. “esodati”.

Si tratta, com’è noto, di quei contratti affidati antecedentemente all’entrata in efficacia del Codice 36/2023, contenenti il richiamo all’art. 29, co. 1, lett. a), D.L.  n.4/2022 (c.d. D.L. “Sostegni-ter) e non rientranti in nessuna delle fattispecie previste dall’art. 26, D.L. n. 50/2022 (c.d. “D.L. Aiuti), avendo un termine finale di presentazione dell’offerta successivo al 30 giugno 2023.

Per tali contratti, infatti, l’art. 9, co. 1, D.L. n. 73/2025 (c.d. D.L. “Infrastrutture”) ha sancito l’applicazione della disciplina revisionale di cui all’art. 60, in deroga all’art. 29, co. 1, lett. b), cit., disposizione a cui non è mai stata data attuazione.

Pertanto, in virtù del richiamo all’art. 60, a tali contratti sembra possibile applicare, sempre in via convenzionale, la normativa sui nuovi TOL, nei termini sopradescritti.   


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