Il Consiglio di Stato dichiara l’illegittimità degli oneri di committenza nelle gare ASMEL
Accogliendo la tesi sostenuta da ANAC, con una recente sentenza il Consiglio di Stato, confermando la decisione di primo grado pronunciata dal TAR Lombardia – Milano, ha sancito la gratuità delle piattaforme di e-procurement e ha ribadito che, per esercitare le funzioni di Centrale di committenza, è necessaria l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori.
Suggerimento n. 854/60 del 10 novembre 2020
Con sentenza n. 6787 del 3 novembre 2020, la sezione V del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito alla controversa questione relativa alla legittimità dell’obbligo, posto a carico degli aggiudicatari delle gare ASMEL, di pagare un corrispettivo per i servizi di committenza erogati alle stazioni appaltanti da ASMEL Consortile nell’ambito delle gare da quest’ultima gestite, usualmente pari all’1% dell’importo a base d’asta (c.d. “oneri di committenza”), e svolte sulla piattaforma telematica di negoziazione riconducibile a quest’ultima, Asmecomm.
La decisione ha confermato la sentenza del TAR Lombardia – Milano, sez. II, n. 240/2020 del 3 febbraio 2020 pronunciata su impugnazione dell’ANAC in applicazione dell’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede un potere di autonoma impugnazione – peraltro confermata dal Consiglio di Stato – posto a tutela della legalità del mercato delle pubbliche commesse, nelle ipotesi di riscontro di violazioni delle norme in materia di contratti pubblici.
Per la prima volta pronunciandosi sul tema, il Consiglio di Stato ha sancito l’illegittimità delle previsioni contenute nella documentazione di gara che impongono all’aggiudicatario il versamento degli oneri di committenza e, di conseguenza, ha confermato la tesi, da sempre sostenuta da ANCE, dell’invalidità delle clausole che richiedano agli aggiudicatari l’esecuzione di tali prestazioni, e, per l’effetto, ha previsto gli operatori economici vengano sollevati dal relativo obbligo di pagamento.
Il Collegio ha altresì ribadito che, per operare come Centrale di committenza, costituisce requisito indispensabile la preventiva iscrizione nell’apposito elenco dei soggetti aggregatori, disciplinato dall’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) e tenuto dall’ANAC, il quale effettua altresì la verifica dei requisiti d’iscrizione.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto da ASMEL e ha confermato la decisione del TAR Lombardia n. 240/2020 di annullare il bando impugnato, unitamente a tutti gli altri documenti di gara e gli altri atti comunque connessi.