Giurisprudenza ambientale

Segnaliamo alcune recenti sentenze in materia ambientale di interesse per il settore edile nell’ambito delle bonifiche di siti contaminati e in merito al trasporto occasionale di rifiuti.

Suggerimento n.32/14 del 12 gennaio 2017


Segnaliamo alle imprese associate alcune recenti sentenze, di particolare interesse per il nostro settore, in tema di:

  • obblighi per il proprietario non colpevole in caso di bonifica di siti contaminati;
  • nuova conferenza di servizi;
  • trasporto occasionale di rifiuti.

BONIFICA DI SITI CONTAMINATI: GLI OBBLIGHI PER IL PROPRIETARIO NON COLPEVOLE DELL’INQUINAMENTO

Il Consiglio di Stato con le sentenze n. 4119/2016 e n. 3756/2016 ha ribadito il seguente orientamento in tema di bonifica di siti contaminati:

 “una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica Amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento, quindi ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità”.

È stato specificato che, ai sensi dell'art. 245, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) il proprietario dell’area non colpevole dell’inquinamento è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione, mentre gli interventi di riparazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l'inquinamento stesso.

Sulla questione si è espressa anche la Corte di Giustizia Europea, prima con la sentenza del 4 marzo 2015 (sez. terza, nella causa C-534/13) e successivamente con l’ordinanza del 6 ottobre 2015 (sez. ottava, nella causa C-592/13), con le quali è stata dichiarata conforme alla direttiva 2004/35/CE (responsabilità ambientale in tema di prevenzione e riparazione del danno ambientale) la normativa nazionale che, “nell'ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest'ultimo le misure di riparazione, non consente all'autorità competente di imporre l'esecuzione delle misure di prevenzione e riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione ".

Ciò premesso e specificato, ricordiamo che i proprietari di aree le quali, dopo apposite caratterizzazioni (analisi chimiche) risultassero contaminate, per avere il diritto di esercitare un’attività di costruzione, hanno l’obbligo di effettuare la bonifica dei terreni, ai sensi dell’art. 242-bis del D.Lgs 152/06 (procedura semplificata) oppure dell’art. 242 del D.Lgs 152/06 (procedura ordinaria).

BONIFICA DI SITI CONTAMINATI: LA NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI

Il D.Lgs n. 127/2016 ha introdotto una nuova disciplina per la conferenza di servizi con l'obiettivo di ridurre i tempi attraverso:

  •  l'eliminazione delle riunioni fisiche;
  •  l'invio di documenti per via telematica;
  • l'attivazione della conferenza simultanea con riunione (anche telematica) solo quando strettamente necessaria;
  •  l’acquisizione del silenzio-assenso per le amministrazioni che non si sono espresse;
  •  tempi certi per le imprese (massimo 45 giorni o 90 giorni nel caso siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini).

Tra le varie modifiche introdotte è stata prevista la facoltà delle Pubbliche Amministrazioni procedenti di invitare i diretti interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto.

Nella recente sentenza n. 1382 del 4 novembre 2016, riguardante gli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito delle bonifiche, viene però affermato che:

l’attività istruttoria del procedimento di bonifica debba prevedere la partecipazione del soggetto interessato, in considerazione della rilevanza e dell’onerosità degli obblighi di ripristino che ne possono conseguire a suo carico”.

Pertanto, secondo quanto indicato dalla sentenza, la Pubblica Amministrazione ha quindi l’obbligo di invitare alla conferenza di servizi anche il proprietario dell’area non colpevole dell’inquinamento.

TRASPORTO OCCASIONALE DI RIFIUTI

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 48574/2016 ha ribadito che anche un solo trasporto di rifiuti, se non autorizzato, può configurare il reato di cui all’art. 256 del D.Lgs. 152/2006, cioè attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Pertanto, nel caso di trasporti episodici e occasionali di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, le imprese che li producono, hanno due possibilità:

  •  se vogliono provvedere al trasporto dei rifiuti da loro stessi prodotti con i propri mezzi dovranno iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 2-bis (art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006);
  •  possono conferire i rifiuti prodotti ad un soggetto terzo autorizzato al trasporto di rifiuti prodotti da terzi ed iscritto all’Albo Gestori Ambientali (art. 212 del D.Lgs. 152/2006) alla categoria 4 (per i rifiuti non pericolosi) o alla categoria 5 (per i rifiuti pericolosi).  

Il trasporto di rifiuti non autorizzato è punito:

  1. a)  con la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da € 2.600 a € 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  2. b)  con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da € 2.600 a € 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi.

Gli Uffici sono a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta di chiarimento o per avere copia delle citate sentenze.


Referenti

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Tags: Rifiuti