Fusione societaria e cessione dei crediti: chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

L’Amministrazione finanziaria fornisce importanti precisazioni sulla cessione di crediti derivanti da bonus fiscali in edilizia in caso di operazioni straordinarie fra società.

Suggerimento n. 277/45 del 23 maggio 2025


L’Agenzia delle Entrate,  con la Risposta n. 134 del 14 maggio 2025, innanzitutto conferma i precedenti chiarimenti in tema di operazioni straordinarie e cessione dei crediti, specificando che  in presenza di fusione per incorporazione, il passaggio dei crediti d’imposta, dalla società incorporata alla società incorporante, è ammesso e non costituisce una nuova cessione (cfr. R. n. 153 e n. 218/2023 e, da ultimo, il Principio di diritto n. 4/2024).

In caso di fusione per incorporazione tra società, infatti, la società incorporante subentra nella titolarità dei crediti da bonus risultanti nel cassetto fiscale dell’incorporata e può utilizzarli in compensazione, inserendo nell’F24 il codice fiscale di quest’ultima nella sezione “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, insieme al codice identificativo 62 “soggetto diverso dal fruitore del credito”. Ciò perché l’operazione di fusione integra, sia sul piano civilistico che su quello fiscale, una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata.  Quindi la società risultante dalla fusione (o incorporante) può utilizzare in compensazione i crediti presenti nel cassetto fiscale dell’incorporata.

Nell’ ipotesi illustrata dalla risoluzione in esame, invece, la società incorporante non utilizza direttamente in compensazione i crediti fiscali in origine in capo all’incorporata, ma deve cederli ad un’impresa terza. Nel caso di specie, la società incorporata aveva concluso, infatti, prima della fusione, un accordo quadro volto proprio alla cessione dei crediti risultanti dallo sconto in fattura da essa praticato per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, agevolati con il Superbonus.

L’Agenzia delle Entrate delinea la corretta procedura da seguire per trasferire i crediti d’imposta dalla società incorporante all’impresa terza: la società incorporante, dovendo inviare la comunicazione di cessione dei crediti che, anche dopo la fusione, sono nel cassetto fiscale dell’incorporata, dovrà preventivamente acquisirne la titolarità nel proprio cassetto fiscale. A tal fine, dovrà rivolgersi al Settore Gestione tributi della Direzione Centrale Servizi Fiscali della Divisione Servizi dell’Agenzia delle entrate, quale struttura deputata al trasferimento dei crediti di imposta presenti sulla Piattaforma Cessione Crediti, utilizzando i recapiti disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure inviando una PEC all’indirizzo: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it specificando, nel campo ”oggetto” del messaggio, la Direzione ed il Settore destinatari della email.

In questo modo, l’incorporante acquisisce la titolarità dei crediti d’imposta e li può cedere all’impresa terza mediante il Modello di comunicazione di opzione predisposto dall’Agenzia delle Entrate. L’impresa che ha acquistato i crediti potrà utilizzarli in compensazione mediante il Modello F24, nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa sul Superbonus mentre non dovrà, indicare il codice fiscale della società incorporata nel campo” codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, né il codice ”62”, poiché è estranea alla fusione societaria.


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