Fattura elettronica - Chiarimenti Agenzia delle Entrate

Nell’ipotesi di reverse charge interno, il cessionario/committente può integrare la fattura elettronica ricevuta dal cedente/prestatore mediante un nuovo documento da allegare alla fattura originaria: questa la principale conferma dell’Agenzia delle Entrate.

Suggerimento n.330/48 del 1° luglio 2019


L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 14 del 17 giugno 2019, ha fornito alcuni chiarimenti, che si riportano di seguito, in merito alle modalità operative della fatturazione elettronica, di particolare interesse per il settore delle costruzioni.

 

Ambito di applicazione della fatturazione elettronica

L’Agenzia delle Entrate riepiloga l’ambito applicativo della fatturazione elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2019. In particolare, è precisato che l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non modifica le ulteriori regole sulla documentazione delle operazioni IVA già in vigore.

 

Modalità di emissione e di annotazione delle fatture nei registri IVA

A decorrere dal 1° luglio 2019, sarà possibile emettere la fattura, utilizzando il SDI, entro massimo 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione, dandone specifica evidenza. Tuttavia il D.L. 34/2019 c.d. “Decreto Crescita”, convertito con Legge 28 giugno 2019 n. 58 (Supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019), modifica il termine sopra indicato disponendo che la fattura deve essere emessa entro un massimo 12 giorni (e non più 10 giorni) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o della prestazione di servizio.

Inoltre, l’annotazione delle fatture emesse nell’apposito registro deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. L’abrogazione della numerazione progressiva delle fatture relative ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa non fa venir meno l’obbligo di annotazione delle stesse nel “registro degli acquisti” e di attribuire un ordine progressivo alle registrazioni.

 

Reverse charge

Per le prestazioni soggette a reverse charge interno, l’Agenzia delle Entrate conferma quanto già chiarito con la C.M. 13/E/2018, ed in particolare che il cessionario/committente può integrare la fattura elettronica ricevuta dal cedente/prestatore mediante un nuovo documento, da allegare al “file” della fattura originaria e con invio al Sistema di interscambio – SDI, indicando nella sezione “Tipo documento” il codice TD01.

Al riguardo, viene specificato che i dati del cessionario/committente devono essere indicati in entrambe le sezioni “dati del cedente/prestatore”, nonché “dati del cessionario/committente”.

 

Detrazione dell’IVA

Entro il 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

 

Regime sanzionatorio

E’ confermata, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, l’inapplicabilità delle sanzioni in caso di emissione di fattura elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA e la riduzione al 20% qualora la fattura elettronica venga emessa entro il termine della liquidazione del periodo successivo.

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L’Agenzia delle Entrate ricorda che è disponibile, in ogni caso, il servizio on-line “FAQ - Risposte alle domande più frequenti”, sempreché non vengano superate da successive indicazioni di prassi.


Referenti

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