Esenzione triennale 2015-2017 pagamento tassa automobilistica per l’acquisto di autovetture (m1) e autocarri (n1) meno inquinanti
La Regione Lombardia ha prorogato anche per l’anno 2015 l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il triennio 2015-2017, in caso di acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 ed N1 e contestuale rottamazione di veicoli inquinanti.
Suggerimento n. 74/15 del 11 febbraio 2015
Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 40/2014 e n. 31/2015 per segnalare alle imprese associate che con la L.R. n. 36/2014 (Legge di Stabilità regionale 2015), è stata prorogata anche per l'anno 2015 la misura di esenzione della tassa automobilistica per il triennio 2015-2017.
I criteri di esenzione sono quelli già individuati per l'anno 2014 dalla D.g.r. n. 1173/2013 (vedi allegato) inerente l’individuazione delle caratteristiche tecniche dei veicoli, della cilindrata e delle modalità applicative di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per particolari tipologie di veicoli meno inquinanti.
L’incentivo stabilito da Regione Lombardia prevede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il triennio 2015-2016-2017 se, nell’anno 2015, viene destinato a rottamazione un veicolo inquinante e contestualmente viene acquistato un veicolo nuovo a minori emissioni.
VEICOLI DESTINATI A ROTTAMAZIONE
L’incentivo è rivolto ai proprietari di autovetture e autocarri da destinare a rottamazione e appartenenti alle seguenti classi emissive:
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non omologato ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentato a benzina o gasolio (autoveicolo di classe Euro 0 benzina o diesel); |
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omologato ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentato a gasolio (autoveicolo di classe Euro 1 diesel); |
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omologato ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentato a gasolio (autoveicolo di classe Euro 2 diesel); |
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omologato ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 2001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentato a gasolio (autoveicolo di classe Euro 3 diesel). |
Sono inclusi nell’agevolazione i veicoli (da destinarsi alla rottamazione) aventi alimentazione doppia benzina/metano o benzina/GPL, come riportato sulla carta di circolazione, purché omologati all’origine nella classe emissiva Euro 0-benzina.
Ai fini dell’agevolazione non sono previsti limiti di cilindrata per le autovetture e autocarri destinati alla rottamazione, mentre sono previsti limiti di cilindrata per gli acquisti di nuovi veicoli.
Agli stessi fini, il veicolo demolito deve appartenere alla stessa categoria (M1 o N1) di quello di nuova immatricolazione.
Le categorie M1 e N1, ai sensi dell’art. 47 del Codice della Strada, sono così definite:
categoria M1: |
veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente (cioè autovetture); |
categoria N1: |
veicoli destinati al trasporto cose aventi massa massima non superiore a 3,5 t (cioè autocarri). |
VEICOLI NUOVI A MINORI EMISSIONI
L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i periodi tributari del triennio 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2017 avviene se, contestualmente alla rottamazione, viene acquistato un nuovo veicolo avente le seguenti caratteristiche emissive, di alimentazione e cilindrata:
categoria M1 (autovetture): |
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bifuel (benzina/GPL o benzina/metano) aventi cilindrata non superiore a 2.000 cc; |
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ibrida (benzina/elettrica) aventi cilindrata non superiore a 2.000 cc; |
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benzina avente cilindrata non superiore a 1.600 cc e appartenente alla classe emissiva Euro 5 o superiore; |
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gasolio avente cilindrata non superiore a 2.000 cc e appartenente alla classe emissiva Euro 6; |
categoria N1 (autocarri): |
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bifuel (benzina/GPL o benzina/metano); |
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ibrida (benzina/elettrica); |
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benzina appartenente alla classe emissiva Euro 5 o superiore; |
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gasolio appartenente alla classe emissiva Euro 6. |
SOGGETTI INTERESSATI ALL’ESENZIONE
Possono usufruire del provvedimento agevolativo tutti i soggetti che hanno residenza o sede in Lombardia, siano essi persone fisiche o giuridiche, proprietari, secondo le risultanze dei Pubblici Registri, di veicoli di nuova immatricolazione, per i quali sia dovuta la tassa automobilistica a favore della Regione Lombardia.
Il soggetto che immatricola il nuovo veicolo deve coincidere con l’intestatario al PRA, che ha consegnato il veicolo usato al demolitore. Non possono essere agevolati i soggetti, che hanno proceduto alla rottamazione in qualità di aventi titolo, senza risultare proprietari al PRA.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, la posizione tributaria del soggetto richiedente deve risultare regolare, relativamente al pagamento della tassa automobilistica di proprietà a favore di Regione Lombardia per il veicolo demolito nel periodo compreso fra le annualità 2010 e 2014, con limitazione ai periodi tributari di effettivo possesso.
VALIDITA’ E DURATA ESENZIONE
L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ha validità di 36 mesi con decorrenza dal mese di immatricolazione del veicolo nuovo. Il provvedimento agevolativo è vigente per gli acquisti di veicoli effettuati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.