Errate compilazioni Formulario Identificativo Rifiuti (F.I.R.) – Sanzioni

È obbligatorio riportare nel campo “annotazioni” del F.I.R. sia la data e l’orario di eventuali soste prolungate dell’autocarro carico di rifiuti effettuate presso magazzino/deposito dell’impresa, sia la data e l’orario della ripresa del viaggio per il conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati. È inoltre obbligatorio riportare nei campi 1, 2 e 3 del F.I.R. il numero e la data di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

Suggerimento n. 334/88 del 3 luglio 2019


Precedenti comunicazioni in materia

Suggerimento n. 70/2018

 

Un importante ente pubblico di controllo del nostro territorio, che opera anche nell’ambito della tutela ambientale, ci ha segnalato che stanno riscontrando sempre più frequentemente compilazioni errate o incomplete dei formulari identificativi dei rifiuti F.I.R..

Dette violazioni comportano, in caso di accertamento da parte dei vari enti di controllo, la notifica di verbali di accertamento di trasgressione con l’obbligo del pagamento di consistenti sanzioni amministrative pecuniarie.  

Le principali violazioni che hanno rilevato riguardano:

  1. la mancanza, nel campo “annotazioni” del F.I.R., della data e dell’orario della sosta prolungata dell’autocarro carico di rifiuti presso il magazzino/deposito dell’impresa e la data e l’orario della ripresa del viaggio per il conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati;
  1. la mancanza, nei campi 1, 2 e 3 del F.I.R., del numero e della data di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, per il nostro settore, ad esempio, le categorie 9 e 10 rispettivamente la bonifica dei siti inquinati e la bonifica di beni contenenti amianto.

L’ipotesi di cui al punto 1 si verifica fondamentalmente quando, per motivi di spazio insufficiente in cantiere, non è possibile effettuare il deposito momentaneo dei rifiuti presso il luogo di produzione e quindi l’impresa, soprattutto a fine giornata lavorativa, è costretta a caricare sul cassone dell’autocarro i rifiuti che ha prodotto in cantiere e successivamente, a causa della sopraggiunta chiusura degli impianti autorizzati al ritiro dei rifiuti, è obbligata ad effettuare una sosta prolungata dell’autocarro presso il proprio magazzino/deposito.

 

IMPORTI DELLE SANZIONI

Ai sensi dell’art. 258 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. sia il trasporto di rifiuti senza formulario sia l’indicazione di dati incompleti o inesatti sul formulario sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600,00 euro a 9.300,00 euro.

Per effetto delle disposizioni di cui all’art. 16 della L. 689/1981, è però ammesso il c.d. “pagamento in misura ridotta” pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del minimo. Pertanto, nel caso in esame, il verbale di accertamento di trasgressione comporterà la notifica di pagamento di 3.100,00 euro (pari a 1/3 del massimo) per ogni singola violazione commessa.

Diversamente se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nei formulari di identificazione dei rifiuti consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 euro a 1.550,00 euro.

Anche in questo caso si applica l’art. 16 della L. 689/1981 (ovvero pagamento in misura ridotta) pertanto, nell’ipotesi sopra descritta, il verbale di accertamento di trasgressione comporterà la notifica di pagamento di 516,66 euro (pari a 1/3 del massimo) per ogni singola violazione commessa.

La stessa pena si applica nei casi di mancata conservazione del F.I.R. (5 anni) da parte dei soggetti obbligati.

ATTENZIONE

Di norma nei cantieri edili non è disponibile un sistema di pesatura degli autocarri, pertanto è sempre obbligatorio indicare nel campo 6 del formulario identificativo rifiuti (F.I.R.) la “quantità presunta/stimata dei rifiuti in partenza”, espressa in Kg oppure in litri, ricordandosi inoltre di barrare sempre e contestualmente anche la casella “peso da verificare a destino”.

Chi non ottempera a questi adempimenti è sanzionabile per indicazione di dati incompleti sul formulario.

 

PULIZIA MANUTENTIVA DELLE RETI FOGNARIE (soggetto produttore dei rifiuti)

Ricordiamo che il comma 5 dell’art. 230 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. ha precisato che i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite a edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. Pertanto, nel formulario identificativo rifiuti (F.I.R.), al campo 1 “Produttore/Detentore”, è obbligatorio riportare la ragione sociale della ditta che svolge l’attività di pulizia manutentiva e non la ragione sociale del soggetto che ha commissionato detti lavori.

Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie è obbligato a iscriversi all’Albo Gestori Ambientali per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti e più precisamente :

Categoria 4 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;

Categoria 5 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

Gli estremi di detta iscrizione (ovvero numero e data) devono essere riportati nelle apposite caselle previste dal F.I.R..


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