Emissioni in atmosfera – nuova disciplina regionale

La Regione Lombardia ha pubblicato due delibere contenenti la nuova disciplina regionale relativa alle emissioni in atmosfera per le attività ad inquinamento “scarsamente rilevante” e per le attività “in deroga”.

Suggerimento n. 268/66 del 23 maggio 2019


Informiamo le imprese associate che la Regione Lombardia (sul BURL n. 51 del 18/12/2018) ha pubblicato due delibere contenenti la nuova disciplina regionale relativa alle emissioni in atmosfera, rispettivamente:

- la D.g.r. n. 982/2018 per le attività ad inquinamento “scarsamente rilevante” ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

- la D.g.r. n. 983/2018 per le “attività in deroga” ai sensi dell’art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

 

ATTIVITÀ AD INQUINAMENTO SCARSAMENTE RILEVANTE

La D.g.r. n. 982/2018 ha aggiornato la disciplina delle attività di cui all’art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/2006 definite come scarsamente rilevanti e ha eliminato l’obbligo di comunicazione al Comune di messa in esercizio previsto dal citato art. 272 comma 1.

Pertanto, i gestori di stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività “scarsamente rilevanti” non devono più effettuare la comunicazione di avvio dell’attività ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/2006.

Nel caso di uno stabilimento soggetto ad autorizzazione in “via ordinaria” ai sensi dell’art. 269 (e quindi in regime di AUA) oppure ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la presenza di eventuali attività scarsamente rilevanti deve essere richiamata nella relazione tecnica allegata all’istanza autorizzativa, fermo restando che le attività di cui all’art. 272 comma 1 sono escluse dall’autorizzazione.

Per l’elenco delle attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico si rimanda all’allegato 1 della delibera n. 982/2018 (vedi allegato).

 

ATTIVITÀ IN DEROGA

La D.g.r. n. 983/2018 (che ha aggiornato la precedente D.g.r. n. 8832/2008 e s.m.i.) individua:

- l’elenco delle attività “in deroga” soggette a tale regime autorizzativo (Allegato 1);

- i criteri e le procedure per l’adesione all’autorizzazione generale (Allegato 2);

- le modalità di trasmissione delle domanda di adesione, modifica e comunicazione amministrativa (Allegati 3a, 3b, 3c).

Le prescrizioni specifiche di tipo tecnico-gestionali, inclusi i valori limite alle emissioni, continuano ad essere definiti all’interno degli Allegati tecnici settoriali approvati (o in fase di approvazione) per tutte le tipologie di attività individuate dalla delibera D.d.s. n. 532/2009 e successivi.

Per il nostro settore, le “attività in deroga” di maggiore interesse e riportate nell’Allegato 1 della delibera sono le seguenti:

Attività 23 - Attività di betonaggio e/o di produzione di conglomerati cementizi con consumo di cemento non superiore a 15000 t/anno

Attività 35 - Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi

Attività 42 - Lavorazione materiali lapidei 

Tra le principali novità apportate dalla delibera alla disciplina delle attività “in deroga”, segnaliamo in particolare:

la durata delle autorizzazioni generali: l’autorizzazione presentata ai sensi della D.g.r. n. 8832/2008 e dei successivi provvedimenti integrativi o attuativi, si intende automaticamente prorogata da 10 a 15 anni dalla data di presentazione della domanda di adesione;

la presentazione della domanda: la domanda di adesione all’autorizzazione generale ai sensi dell’art. 272 comma 3, nonché le ulteriori comunicazioni di modifica o amministrative, dovranno essere presentate al SUAP secondo le modalità di cui Allegato 2 alla delibera;

le possibilità di adesione all’autorizzazione: il gestore di uno stabilimento già autorizzato in via ordinaria o tramite AUA, può avviare presso lo stesso luogo una nuova attività con autorizzazione generale purché rientrante tra quelle individuate nella delibera (Allegato 2, punto C);

la trasmissione dei dati delle analisi: nel 2019 verrà avviata, in modalità sperimentale e non vincolante, la trasmissione dei dati delle analisi alle emissioni in regime di autocontrollo (dove previste) per le attività soggette ad autorizzazione generale ai sensi dell’art. 272 commi 2 e 3 sull’applicativo AIDA 2.0, secondo le modalità e le tempistiche che saranno stabilite in accordo con ARPA Lombardia, con apposito decreto da parte della competente Struttura della DG Ambiente e Clima.

In sintesi, riguardo alla procedura, il gestore di uno stabilimento con impianti/attività in deroga che intenda chiedere l’autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs. n. 152/06, deve presentare al SUAP territorialmente competente la specifica domanda di adesione, avvalendosi quindi della facoltà di non richiedere l’AUA.

Precisiamo alle imprese che sarà possibile presentare domanda di adesione all’autorizzazione generale solo nel caso in cui è stato adottato o aggiornato (nel caso di incremento della soglia superiore) l’allegato tecnico di riferimento, anche nel caso in cui l’attività/impianto è già individuata nell’elenco di cui al citato Allegato 1.  

L’attività potrà, poi, essere avviata decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, secondo la logica del “silenzio-assenso” prevista per questo procedimento, fermo restando eventuali diverse comunicazioni da parte dell’Autorità competente o del Comune.

In caso, invece, di rinnovo dell’autorizzazione (o di passaggio da autorizzazione ordinaria ad autorizzazione generale), il gestore dovrà presentare, almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di validità dell’autorizzazione, una domanda di rinnovo dell’adesione allo specifico allegato tecnico vigente al momento del rinnovo ed adeguarsi ai contenuti dello stesso entro 1 anno dalla presentazione della domanda.

Ulteriori precisazioni sono riportate ai punti B, C, D ed E dell’Allegato 2 alla delibera.

Ricordiamo infine che tale autorizzazione riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce altre autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari all’installazione e all’esercizio degli impianti o delle attività in deroga.


Referenti

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Tags: Ambiente