Ecobonus e Sismabonus - cessione del credito
La cessione del credito corrispondente alla detrazione Sisma + Econonus è ammissibile anche in favore dei soci lavoratori di un’impresa edile subappaltatrice dei lavori in quanto presentano un collegamento con l’intervento e con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Suggerimento n.240/36 del 2 maggio 2019
Come è noto la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una “nuova detrazione” che cumula il “Sismabonus” ed ”Ecobonus” per interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici (vedi suggerimento n. 31/4 del 16 gennaio 2018).
La detrazione, da ripartire in dieci quote annuali costanti, si applica nella misura:
- dell’80% delle spese sostenute ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore;
- dell’85% delle spese sostenute ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori.
Con Risposta n. 109 del 18 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, alla detrazione “Ecobonus + Sismabonus, si applicano le medesime precisazioni già fornite in precedenza con riferimento alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di efficienza energetica (Ecobonus) e per interventi antisismici (Sismabonus), in quanto trattasi di agevolazioni tra loro alternative aventi i medesimi presupposti applicativi e la medesima funzione incentivante.
Pertanto, anche in relazione alla predetta “detrazione cumulata” è ribadito che:
- può essere effettuata solo una cessione successiva a quella originaria;
- nel novero degli “altri soggetti privati”, ai quali è possibile la cessione del credito, rientrano solo i “soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione” e tale condizione deve sussistere per entrambe le cessioni.
Al riguardo, si ricorda che i soggetti in favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito sono:
- gli altri condomini in caso di interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali;
- le società facenti parte dello stesso gruppo dell’impresa esecutrice degli interventi agevolati;
- in caso di interventi effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio o ad una Rete, le altre società consorziate o retiste che non hanno realizzato direttamente gli interventi oppure anche lo stesso Consorzio o la Rete;
- i subappaltatori e i fornitori di cui si serve l’impresa per realizzare gli interventi agevolati;
- i subappaltatori e i fornitori che realizzano lavori non inclusi nell’ambito operativo dei bonus, purché si tratti di interventi rientranti complessivamente nello stesso contratto di appalto da cui originano le detrazioni medesime;
- le società che, tramite contratto di somministrazione, forniscono personale alle imprese appaltatrici di interventi per cui è consentita la cessione del credito;
- il consulente incaricato dall’appaltatore di fornire valutazioni tecniche sull’intervento da realizzare, quali ad esempio, studi di fattibilità, diagnosi energetica, relazioni tecniche ecc.
Diversamente non può considerarsi soggetto collegato e quindi non può acquistare il credito di imposta corrispondente alle detrazioni fiscali:
- il soggetto legato da vincoli di parentela con il beneficiario della detrazione;
- il consulente dell’appaltatore in ambito commerciale/amministrativo (esempio analisi di mercato, adempimenti del condominio per la cessione del credito).
Con la sopra citata Risposta, gli uffici finanziari hanno inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui il fornitore del servizio si avvalga di un subappaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella successiva.
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il collegamento per la cessione del credito sussiste anche per i soci lavoratori di un’impresa edile subappaltatrice dei lavori.