Ecobonus e Sismabonus acquisti - Cumulabilità

L’impresa di costruzioni, che demolisce e ricostruisce un fabbricato con miglioramento energetico ed antisismico, può far usufruire agli acquirenti delle nuove unità ristrutturate del Sismabonus acquisti e beneficiare, lei stessa, dell’Ecobonus ordinario per le spese di efficientamento energetico, a condizione che le suddette spese siano identificabili e separabili da quelle relative al miglioramento antisismico dell’edificio.

Suggerimento n. 121/21 del 5 febbraio 2021


Con Risposta n. 70 del 2 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate, accogliendo quanto sostenuto da Ance, ha chiarito che l’impresa, che ricostruisce un intero edificio per poi cedere le unità al suo  interno, può usufruire dell’Ecobonus per le spese sostenute relative all’efficientamento energetico e, tale detrazione, è cumulabile con il c.d. Sismabonus acquisti previsto in capo agli acquirenti delle unità immobiliari inserite nel fabbricato demolito e successivamente ricostruito, a condizione che le spese relative all’intervento di efficienza energetica siano identificabili e separabili da quelle riferite al miglioramento antisismico dell’edificio.

Con riferimento al limite di spesa agevolabile, l’amministrazione finanziaria conferma che per l’impresa cedente l’Ecobonus va calcolato in base al numero delle unità originarie di cui è composto l’edificio demolito.

E’, inoltre precisato che il Sismabonus acquisti è riconosciuto, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche in favore delle società che acquistano le unità antisismiche, nel limite di 96.000 euro per unità immobiliare e nella percentuale ordinaria del 75% (miglioramento di una classe sismica), ovvero dell’85% (miglioramento di due classi sismiche), ma con esclusione di quella potenziata al 110% (cd. Superbonus), riconosciuta solo agli acquirenti persone fisiche.

Pertanto, in base chiarimenti forniti nella risposta sopra citata:

  • le imprese possono usufruire del Sismabonus acquisti nelle percentuali ordinarie (75% o 85%), per l’acquisto di abitazioni ovvero di immobili strumentali (uffici, garage), a prescindere dalla circostanza che tali unità vengano in un secondo momento destinate alla vendita (come beni merce), alla locazione, o utilizzati come “immobili patrimonio”;
  • è confermato che il Sismabonus acquisti spetta nella percentuale potenziata del 110%, sempre nel limite di 96.000 euro per unità immobiliare, ai soli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari;
  • è ribadito che il trasferimento dell’immobile da parte dell’impresa costruttrice cedente deve avvenire entro diciotto mesi dal termine dei lavori, e comunque entro il termine agevolato dalla relativa normativa (31 dicembre 2021 ai fini del Sismabonus acquisti ordinario ovvero 30 giugno 2022 per il Sismabonus acquisti al 110%).

 


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