Ecobonus - Cessione del credito

In caso di lavori effettuati da un'impresa appartenente a un Consorzio oppure a una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche laddove questi non abbiano eseguito i lavori direttamente; la differenza tra il valore nominale del credito (di importo corrispondente alla detrazione d’imposta) e il suo costo di acquisto concorre alla formazione del reddito imponibile del cessionario, nell'esercizio in cui il credito è acquisito, configurandosi come sopravvenienza attiva: questi i principali chiarimenti.

Suggerimento n. 315/53 del 23 aprile 2020


L’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 105 del 15 aprile 2020 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla cessione del credito a valore più basso del suo valore  nominale.

Nel caso sottoposto all’esame degli uffici finanziari una società, appartenente alla stessa rete di imprese di cui fa parte l’impresa  che ha realizzato l’ intervento di riqualificazione energetica, ha chiesto chiarimenti circa la possibilità di acquistare il credito d’imposta corrispondente alla detrazione da Ecobonus dai “clienti finali” dell’impresa esecutrice dei lavori di risparmio energetico pur svolgendo un’attività completamente diversa.

A tale proposito si ricorda che per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi  o ad “altri soggetti privati”, con la facoltà di successiva cessione del credito.

Al riguardo, nella fattispecie analizzata, l’ Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la società interessata possa acquisire i crediti fiscali corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica in quanto la società medesima,  appartiene alla stessa rete di imprese della società che ha effettuato i lavori, a nulla rilevando l’attività da essa effettivamente svolta.

In altri termini, anche in base ai chiarimenti contenuti nelle circolari n. 11/2018 e n. 17/2018, gli uffici finanziari hanno precisato che

  • il credito può essere ceduto a “soggetti privati” diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;
  • nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente a una rete di imprese, il credito può essere ceduto agli altri soggetti appartenenti alla rete, anche se non hanno eseguito i lavori (restano in ogni caso escluse le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari).

 

Inoltre l’impresa ha manifestato interesse ad acquistare il credito ad un costo inferiore rispetto alla detrazione fiscale corrispondente. A tale proposito, gli uffici finanziari hanno precisato che la differenza tra il bonus fiscale ed il costo di acquisto configura una sopravvenienza attiva che concorre alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui “il credito è acquisito”.

L’Agenzia non indica con precisione cosa s’intenda per “esercizio in cui il credito è acquisito” che, tuttavia, si ritiene dovrebbe coincidere con l’esercizio nel quale la cessione dello stesso credito d’imposta si perfeziona nel cassetto fiscale del cedente e del cessionario. Solo in tale momento, i soggetti coinvolti hanno certezza della spettanza e dell’importo esatto del credito.

Il chiarimento reso dall'Agenzia è estendibile a tutti i casi possibili di cessioni dei crediti fiscali edilizi a imprese (sia da parte di soggetti incapienti o meno, sia per interventi su parti comuni o su singole unità immobiliari).

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.