Eco e Sisma bonus: agevolazione per “immobili merce” e immobili locati a terzi

Ammessa l’applicabilità dell’Ecobonus e Sismabonus per gli interventi eseguiti su tutti gli immobili posseduti o detenuti dalle imprese, a prescindere dalla qualificazione degli stessi come immobili strumentali, immobili merce o patrimonio.

Importante | Suggerimento n. 514/75 del 29 giugno 2020


Con risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020, in conformità con quanto sostenuto dall’ANCE, l’Agenzia delle Entrate, rivedendo la propria posizione sull’applicabilità della detrazione IRPEF/IRES volta al risparmio energetico degli edifici, ammette espressamente che l’Ecobonus spetta «ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”».

Con la circolare n. 303/2008 e la risoluzione n. 340/2008, l’Amministrazione finanziaria aveva infatti precedentemente  escluso dall’agevolazione le società di costruzione e ristrutturazione edilizia che avevano eseguito gli interventi di riqualificazione energetica su immobili merce, in quanto costituenti “l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”. Lo stesso principio era stato ribadito anche nella successiva risoluzione n. 340/2008, che aveva negato il riconoscimento del beneficio per gli interventi realizzati da società esercenti attività di pura locazione su immobili a destinazione abitativa.

La posizione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate ha generato negli ultimi anni un ingente contenzioso sul quale è poi intervenuta la Corte di Cassazione che, ribaltando la tesi dell’Amministrazione finanziaria, ha osservato come le norme non pongono alcuna limitazione di tipo oggettivo o soggettivo al riconoscimento delle detrazioni per gli immobili diversi da quelli strumentali.

Il cambio di rotta dell’Agenzia delle Entrate si allinea pertanto con l’ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione con riferimento all’applicabilità del beneficio nell’ipotesi di interventi eseguiti da società su immobili concessi in locazione.

In particolare, da ultimo con la sentenza 12 novembre 2019 n. 29164, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato, come principio di diritto, che l’intera disciplina agevolativa volta alla riqualificazione energetica degli edifici non contiene alcuna limitazione, «né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus a "persone fisiche", "non titolari di reddito d'impresa", titolari di "reddito d'impresa", incluse ovviamente le società), alla generalizzata operatività della detrazione d'imposta».

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, per coerenza sistematica, il medesimo principio deve essere esteso «anche con riferimento agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa», agevolati con il c.d. Sismabonus, tenuto conto che la disposizione normativa si riferisce espressamente «agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa».

Al riguardo, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate aveva già riconosciuto l’applicabilità del Sismabonus anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società e destinati alla locazione, nel presupposto che la relativa disciplina non prevede limitazioni soggettive od oggettive all’applicabilità del beneficio.

Pertanto, alla luce della risposta dell’Agenzia delle Entrate sopra citata:

  • si intendono superate le precedenti indicazioni fornite con le Risoluzioni Ministeriali n. 303/2008 e n. 340/E/2008;
  • sono agevolabili sia ai fini dell’Ecobonus che del Sismabonus, nonché della detrazione cumulata Eco-Sismabonus gli interventi eseguiti da soggetti titolari di reddito d’impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione (cd. “beni merce” o beni locati a terzi), tenuto conto delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico ed alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.

Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate invita i propri Uffici a riesaminare e ad abbandonare le controversie pendenti, ove possibile in base allo stato e grado del giudizio.

 


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