DL Cura Italia - Sospensione di procedimenti e proroga di validità di atti

Il Decreto Legge Cura Italia ha disposto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in scadenza, applicabile alle istruttorie dei titoli edilizi e autorizzazioni paesaggistiche, prorogandone la validità.

Suggerimento n. 202/16 del 24 marzo 2020


Il Decreto Legge Cura – Italia 17 marzo 2020, n. 18, recante le “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 marzo 2020, n. 70, che attualmente è all’esame della Commissione Bilancio del Senato per la conversione in legge (DDL 1766/S), contiene alcune misure per sostenere le imprese nella attuale fase di criticità per l’emergenza epidemiologica.

Tra le disposizioni di interesse, oltre alle misure ambientali, economiche, fiscali e di sostegno del lavoro (di cui ai nostri suggerimenti n. 199/47 del 23 marzo 2020 , n. 178/44 del 18 marzo 2020 , n. 200/7 del 23 marzo 2020, n.195/35 del 20 marzo 2020, n. 192/39 del 20 marzo 2020, n.180/30 del 18 marzo 2020 n. 184/8 del 18 marzo 2020), segnaliamo anche la sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi e la proroga di validità di atti, disciplinata dall’art. 103 del decreto legge.

Le disposizioni contenute nell’articolo 103, in considerazione del loro carattere generico, hanno un ampio ambito di applicabilità e possono prestarsi a diverse interpretazioni.

In particolare, la norma disciplina la sospensione generale dei termini dei procedimenti amministrativi, iniziati su istanza di parte o d’ufficio, tra cui si ritiene che siano comprese anche le procedure istruttorie per i titoli edilizi e le autorizzazioni paesaggistiche, a cui è riconducibile anche la proroga di conservazione di validità, ammessa dalla norma per certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi.

 

Sospensione dei termini nelle procedure edilizie, paesaggistiche e nelle conferenze di servizi

La sospensione generale interessa tutti i termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi), relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d’ufficio, che siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Pertanto, sono oggetto di tale sospensione temporale i termini istruttori per la formazione dell’efficacia di atti o per il rilascio di titoli edilizi nelle procedure edilizie (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa a Permesso di costruire e Permesso di costruire), per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica o per l’acquisizione dei pareri degli enti nelle conferenze di servizi. Nel computo dei relativi termini procedimentali, quindi, non si dovrà tener conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.

Ciò comporta la proroga o il differimento dei termini tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020, anche per l’istituto del silenzio della Pubblica Amministrazione, compreso in alcune istruttorie procedimentali.

Infatti, per la formazione del silenzio significativo da parte dell’Amministrazione (silenzio - assenso o silenzio - rigetto) occorrerà scomputare tale periodo di sospensione dei termini.

 

Proroga di validità di atti: titoli edilizi  e autorizzazioni paesaggistiche

È stata disposta la proroga di validità fino al 15 giugno 2020 di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, tra cui sono da considerare compresi anche i titoli edilizi di qualunque natura (Permesso di costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di costruire), nonché tutte le autorizzazioni paesaggistiche scadute o in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Il decreto dispone che le Pubbliche Amministrazioni adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

 

Allegato: art. 103 del Decreto Legge 18/2020

 

Art. 103 - (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

  1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed

esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

  1. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
  2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
  4. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
  5. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

 


Referenti

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Tags: Edilizia