Disciplina regionale in materia di costruzioni in zona sismica

Entrata in vigore della Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33, recante disposizioni in materia di opere o di costruzioni, e relativa vigilanza, in zone sismiche.

Suggerimento n.510/49 del 30 novembre 2015


Si rende nota l’entrata in vigore della Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 – “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”, che ha l’obiettivo di allineare e rendere coerente la normativa regionale in materia di costruzioni in zona sismica con i disposti di livello nazionale, con riferimento, in particolare, alla necessità di:

  • acquisire un’autorizzazione preventiva all’inizio dei lavori relativi agli interventi edilizi che vengono realizzati in zone a media ed elevata sismicità;
  • definire le procedure per le costruzioni in corso d’opera a cavallo dell’entrata della nuova zonizzazione sismica e non ancora terminate.

Autorizzazione preventiva e controllo

Alla luce del dettato normativo di livello nazionale (art. 94 del D.P.R. 380/2001), viene confermato che le Amministrazioni locali sono individuate quali soggetti competenti all’esercizio delle funzioni autorizzative e di controllo in merito alla vigilanza sismica: sono soggette ad autorizzazione preventiva, senza la quale non sarà consentito iniziare i lavori, le opere da realizzarsi nei Comuni compresi in zona sismica 1 e 2 (rispettivamente sismicità alta e sismicità media).

Nei Comuni, invece, a sismicità molto bassa e bassa, classificazione all’interno della quale ricadono tutti i Comuni delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, sarà sufficiente depositare la documentazione relativa al progetto presso lo sportello unico competente, accompagnato da una dichiarazione del progettista attestante il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per territorio.

Ai sensi dell’art. 90 del DPR 380/2001, anche nei Comuni a sismicità molto bassa e bassa, rimangono invece soggette a esplicita autorizzazione da parte dello Sportello Unico comunale le sole opere edili comportanti sopraelevazioni, in particolare:

  • la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura;
  • la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti.

Al fine di una semplificazione complessiva, comunque, la norma regionale fa coincidere il deposito dell’autorizzazione preventiva ai fini della vigilanza sismica con la denuncia dei lavori di cui all’articolo 65 del DPR 380/2001 (i.e. deposito cementi armati).

Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione

L’art 104 - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione - del DPR 6 giugno 2001, n. 380 disciplina i provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. Viene, infatti, disposto che: “Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della Regione. […] Qualora tale accertamento dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell’ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.”

Nel modulare a livello regionale le procedure sopracitate, la legge in oggetto introduce alcune procedure che potranno consentire una maggiore semplificazione ed evitare le rilevanti criticità legate all’applicazione della procedura nazionale sopracitata.

In particolare, l'accertamento dell'idoneità statica delle costruzioni in corso d'esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione da parte degli Sportelli unici, ai sensi del dettato normativo nazionale, può essere effettuato sulla base della dichiarazione del progettista, depositata presso i suddetti enti, che attesti la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell'allegato B al decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni). Della dichiarazione si dà atto nel certificato di collaudo statico.

In ogni caso, è opportuno ricordare che a partire dal 10 ottobre 2014, a seguito della delibera della la Giunta regionale n. 2489, nei Comuni che saranno riclassificati dalla Zona 4 alla Zona 3 e dalla Zona 3 alla Zona 2, tutti i progetti delle strutture riguardanti nuove costruzioni – pubbliche e private – sono da redigersi in linea con le norme tecniche vigenti, rispettivamente, nelle Zone 3 e 2.

Ciclo di incontri in previsione

Alla luce delle importanti novità normative in merito alla classificazione sismica, che obbligano al rispetto di nuovi e più rigorosi metodologie e parametri di progettazione e di costruzione previsti dalle NTC 2008, abbiamo avviato l’organizzazione di un ciclo di incontri dedicati, che potranno essere realizzati dopo che la Giunta regionale avrà definito le linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia sismica trasferite ai comuni.

 


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Tags: Edilizia