Disciplina della “patente a crediti” nei cantieri - Circolare INL n. 4/2024
Dopo l’avvenuta pubblicazione del Regolamento di attuazione della nuova disciplina della “patente a crediti” anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato una prima circolare di commento. Prevista una fase transitoria fino al 31 ottobre 2024, tramite l’invio di una PEC all’INL.
Importante | Suggerimento n. 430/81 del 25 settembre 2024
Come noto (v. nostro Suggerimento n. 427/2024) sulla Gazzetta Ufficiale n. 221/2024, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 132/2024, recante “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei mobili”.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato una specifica circolare di commento che conferma definitivamente l’entrata in vigore, a decorrere dal 1° ottobre 2024, della c.d. “patente a crediti”.
Si ricorda che il possesso della patente a crediti sarà obbligatorio per le imprese e i lavoratori autonomi (intese anche imprese individuali senza lavoratori) che operano “fisicamente “nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), TUSL, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio: ingegneri, architetti, geometri ecc.).
Sono escluse dalla disciplina le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023. In merito, la circolare dell’INL ha precisato che, in assenza di diverse indicazioni, tale esonero opera a prescindere dalla categoria di appartenenza.
Alla luce delle indicazioni operative fornite dall’INL, si invitano le imprese a fare particolare attenzione a quanto sotto riportato.
1. | In fase di prima applicazione (fase transitoria iniziale), per le imprese ed i lavoratori autonomi, compresi quelli che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it secondo il modello predisposto dall’INL. |
2. | detta comunicazione inviata via PEC sarà valida sino all’attivazione della piattaforma nazionale e comunque non oltre il 31 ottobre p.v. in quanto l’INL ha precisato che dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere solamente sulla base della PEC di cui sopra; |
3. | non appena sarà attivata la piattaforma nazionale, di cui daremo immediata notizia, tutte le imprese e i lavoratori autonomi tenuti dovranno provvedere ad effettuare la richiesta di rilascio della “patente a crediti” secondo le istruzioni che saranno dettate; |
4. | entro 5 giorni dall’invio dell’anzidetta PEC, pur non essendo ancora attiva la piattaforma per il deposito dell’istanza della patente, si suggerisce di informare il rappresentante dei lavoratori (se presente in azienda) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (ASLE-RLST) come previsto dall’articolo 1, comma 6, del D.M. n. 132/2024 utilizzando il fac-simile predisposto. |
La circolare INL riporta che le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono anch’esse tenute al possesso della patente di cui all’articolo 27 del D.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:
- | per le imprese stabilite in uno Stato dell’Unione europea è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC); |
- | per le imprese extra Unione europea occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente |
In merito ai requisiti per il rilascio della patente a crediti, l’INL ha indicato che “con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione”.
Da ultimo, segnaliamo che l’INL ha esplicitamente indicato che i provvedimenti sanzionatori comportanti la decurtazione dei crediti devono riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre p.v. a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia già stata rilasciata la patente.