Dichiarazione IMU per i beni merce entro il 30 giugno 2026
Le imprese operanti nel settore delle costruzioni devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno per non decadere dall’esenzione IMU fruita per i beni merce.
Suggerimento n. 338/40 del 24 giugno 2026
Come noto, a partire dal periodo d’imposta 2022, i “beni merce” delle imprese di costruzioni, ovvero i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa (cd. “magazzino”) sono esenti dall’IMU.
Si tratta dei fabbricati di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, e non locati, finché permane tale condizione (cfr. l’art.1, co.751, legge n.160/2019 – legge di Bilancio 2020).
L’esclusione da IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in Bilancio tra le “Rimanenze” e, quindi, destinato alla vendita e non locato.
In particolare, per non decadere dall’esenzione IMU, entro il prossimo 30 giugno 2026, deve essere presentata la dichiarazione IMU.
Si evidenzia che tale adempimento è richiesto a pena di decadenza dal beneficio e la mancata presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione dal 100% al 200% dell’imposta, con un minimo di 50 euro, ferma restando la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso in caso di presentazione tardiva.
Il D.M. 24 aprile 2024, disponibile sul sito internet del Dipartimento delle finanze - www.finanze.gov.it - ha approvato il nuovo Modello di dichiarazione IMU (e relative Istruzioni).
Quanto alle modalità pratiche di compilazione, nel Modello, ai fini dell’individuazione dell’immobile, nella casella 1 - “Caratteristiche” deve essere utilizzato il Codice n.7 - “Beni merce”, e va barrata la casella n.15 - “Esenzioni”.
Si segnala la recente ordinanza n. 8357 del 2025, con cui la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell’esenzione IMU dei fabbricati costruiti per la vendita e non locati (cd “fabbricati merce” delle imprese edili), esprimendo un orientamento decisamente restrittivo in ordine all’onere dichiarativo in capo al contribuente. Al riguardo, infatti, la Corte di cassazione, con l’ordinanza sopra citata, ha ritenuto non sufficiente la dichiarazione presentata “una tantum”, mentre fino ad oggi sembrava pacifico che la presentazione della dichiarazione – ai fini dell’esenzione IMU – avesse valenza anche per gli anni successivi, in assenza di modificazioni che comportassero un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Tuttavia, nelle more degli opportuni chiarimenti, considerato l’attuale panorama giurisprudenziale, ai fini dell’esenzione IMU è opportuno in via prudenziale presentare ogni anno apposita dichiarazione IMU, al fine di evitare eventuali future contestazioni.