Detrazione Irpef dell'Iva per acquisto case ad alta efficienza energetica

Reintrodotta la detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di abitazioni nuove, in classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.

Suggerimento n. 8/4 del 4 gennaio 2023


La Legge 29 dicembre 2022 n. 197, c.d. “Legge di Bilancio 2023” (pubblicata in G.U del 29 dicembre 2022 n. 303 - Supplemento Ordinario n. 43), oltre ad aver apportato alcune modifiche in tema di bonus edilizi (si veda ns. suggerimento n. 7/3 del 4 gennaio 2023), ripropone la detrazione ai fini Irpef (misura peraltro già in vigore nei periodi di imposta 2016 e 2017), nella misura del 50% dell’Iva pagata, per l’acquisto di immobili nuovi di tipo abitativo ceduti dalle imprese costruttrici entro il 31 dicembre 2023.

L’agevolazione è riconosciuta nel caso di acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale a condizione che:

  • l’acquisto venga effettuato entro il 31 dicembre 2023; eventuali acconti versati nell’anno 2023 per acquisti da effettuarsi nel 2024 non saranno detraibili in quanto la norma si riferisce espressamente agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2023;
  • in applicazione del principio di cassa, il pagamento dell’Iva venga effettuato nel corso del 2023;
  • l’acquisto riguardi unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente;
  • gli immobili siano ceduti da organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) o da imprese che li hanno costruiti.

 

La detrazione compete anche in caso di acquisto di abitazioni costruite da più di cinque anni a condizione che l’impresa venditrice abbia manifestato in atti l’opzione per l’assoggettamento della cessione ad Iva.

Il beneficio compete fino a concorrenza dell’imposta dovuta nella misura del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto dell’unità immobiliare a destinazione residenziale e deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti nell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e nei nove periodi di imposta successivi.

 


Referenti

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