Deposito temporaneo di rifiuti – precisazioni

Il deposito temporaneo di rifiuti può essere effettuato solo presso il luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti pertanto, per il nostro settore, può essere fatto solo in cantiere e non anche presso magazzini/depositi o in altri luoghi di proprietà delle imprese diversi da quelli di produzione.

Suggerimento n. 544/146 del 14 novembre 2019


Precedenti comunicazioni in materia

Suggerimento n. 411/2015

 

Segnaliamo alle imprese associate che, la sentenza n. 43422 del 23 ottobre 2019 della Corte di Cassazione ha confermato che il deposito temporaneo di rifiuti deve essere realizzato solo presso il luogo in cui gli stessi sono stati prodotti.

L’unica deroga prevista per il nostro settore riguarda solo coloro che svolgono l’attività di manutenzione delle infrastrutture a rete e/o degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico di cui all’art. 230 del D.Lgs 152/06 dove viene disposto che il luogo di produzione dei rifiuti può coincidere anche con il “luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento”.

Pensando di fare cosa gradita ricordiamo che, ai sensi dell’art. 183, comma 1 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, le imprese possono effettuare il deposito temporaneo di rifiuti, senza autorizzazione, solo nel luogo di produzione se si rispettano le seguenti condizioni (alternative tra loro e quindi a scelta dell’impresa):

- dalla data di produzione del rifiuto “non pericoloso” e fino al massimo di 3 mesi, il rifiuto può essere depositato in cantiere indipendentemente dalla quantità prodotta. Dopo 3 mesi dalla data di produzione scatta l’obbligo di conferire i rifiuti alle operazioni di recupero oppure alle operazioni di smaltimento;

in alternativa

- i rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero oppure alle operazioni di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti in deposito temporaneo raggiunga complessivamente i 30 m³ per i rifiuti non pericolosi e/o i 10 m³ per i rifiuti pericolosi. In questi casi, se non si superano detti limiti volumetrici, la durata del deposito temporaneo dei rifiuti in cantiere è di massimo 1 anno.

Il deposito temporaneo dei rifiuti in cantiere deve essere effettuato per categorie omogenee cioè suddivisi per codice CER (divieto di accorpamento/miscelazione dei rifiuti).

Con specifico riferimento invece al deposito temporaneo di terre e rocce da scavo gestite come rifiuti e non come sottoprodotti, l’art. 23 del DPR 120/2017 stabilisce che il deposito temporaneo per le terre e rocce da scavo classificate “rifiuti” con i codici 17.05.04 (non pericolose) o 17.05.03* (pericolose) si effettua presso il sito di produzione cioè il cantiere.

Le terre e rocce da scavo classificate “rifiuti” sono avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità:

1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

in alternativa

 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 000 m³, di cui non oltre 800 m³ di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore a 1 anno.

 

SANZIONI

Il deposito temporaneo di rifiuti effettuato presso il magazzino/deposito dell’impresa è equiparato sul piano sanzionatorio al deposito incontrollato o all’abbandono di rifiuti.

Si applicano pertanto le seguenti sanzioni di cui all’art. 256 commi 1 e 2 del D.Lgs 152/06:

a) arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

 

 

 


Referenti

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Tags: Rifiuti