Demolizione e ricostruzione degli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico
La conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 ha nuovamente modificato la disciplina degli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico ex lege.
Suggerimento n. 306/25 del 2 maggio 2022
La Legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, ha nuovamente modificato gli articoli 3, comma 1 e 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia).
In particolare, con l’entrata in vigore della legge di conversione a partire dal 29 aprile 2022, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (ossia gli elencati ambiti e territori tutelati ex lege), che comportino modifiche a sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e prevedano eventuali incrementi di volumetria, potranno essere classificati come ristrutturazione edilizia (e non come nuova costruzione) e saranno subordinati a permesso di costruire (o a SCIA alternativa al PdC).
Continuano, invece, ad essere classificati come nuova costruzione gli interventi di demolizione e ricostruzione, con le citate caratteristiche, inerenti edifici gravati da vincolo culturale o da vincolo paesaggistico derivante da provvedimento dichiarativo del notevole interesse pubblico, nonché edifici ricadenti nei centri storici (salvo che, per questi ultimi casi, norme di legge o degli strumenti urbanistici prevedano diversamente).