Decreto sostegni - Misure fiscali

Cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro affidate all’Agente della riscossione nel periodo 2000-2010 per i soggetti con reddito inferiore a 30.000 euro; nuova sospensione dell’attività di riscossione fino al 30 aprile: queste le principali novità in materia fiscale.

Suggerimento n. 245/37 del 25 marzo 2021


Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n.41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021), in vigore dal 23 marzo 2021 e in corso di conversione in legge, introduce disposizioni di natura fiscale di particolare interesse per le imprese, che si riportano di seguito.

 

Sospensione delle attività dell’Agente dalla riscossione

È disposto il differimento dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 del periodo sospensione del versamento delle somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA;
  • avvisi di addebito emessi dall’INPS;
  • atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane;
  • ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.

 

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2021, ma entro tale data può essere richiesta la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni (23 marzo 2021) e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

 

Proroga dei termini delle definizioni agevolate

È prorogato ulteriormente il termine scaduto il 1° marzo 2021 per il pagamento delle definizioni agevolate dalla “rottamazione-ter” ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, e del “saldo e stralcio”.

Ai fini della definizione agevolata, il versamento è considerato tempestivo se effettuato integralmente entro:

  • il 31 luglio 2021 relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
  • entro il 30 novembre 2021 relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 (sono riconosciuti 5 giorni di tolleranza).

 

In ogni caso, il versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza non comporta la decadenza dalla rateazione.      

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni (23 marzo 2021) e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

In ogni caso, i soggetti decaduti dalla “rottamazione-ter” e dal “saldo e stralcio” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute.

 

Pignoramenti su stipendi e pensioni

È differito dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il termine della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Cessati gli effetti della sospensione, il terzo dovrà riprendere a versare le somme pignorate all’Agente della riscossione, fino alla concorrenza del debito residuo, senza necessità di un nuovo atto di pignoramento.

 

Annullamento dei carichi fino a 5.000 euro

È disposta la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Il beneficio è riservato:

  • alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
  • ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

 

L’annullamento riguarda anche le cartelle esattoriali che accedono alla cd. “rottamazione-ter”.

Le modalità e le date relative all’annullamento verranno stabilite da un successivo Decreto del Ministero dell’Economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. Sostegni.

Fino all’emanazione del citato Decreto, è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni, fino a 5.000 euro (relativi ai carichi affidati sempre dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010) e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

 

Pagamenti delle P.A. per importi superiori a 5.000 euro

Prorogata (dall’8 marzo 2020) fino al 30 aprile 2021, la sospensione delle verifiche in materia di pagamenti delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per importi superiori a 5.000 euro, nei confronti dei beneficiari di tali pagamenti, che siano destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo.

Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima della sospensione, per le quali l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento.

Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono, quindi, procedere al pagamento in favore del beneficiario.

 

Definizione agevolata degli avvisi bonari

Introdotta una definizione agevolata degli “avvisi bonari” a seguito di controlli automatici.

In particolare, la definizione opera per le somme che risultano dovute a seguito dei controlli automatici:

  • elaborati entro il 31 dicembre 2020, e non inviati al contribuente a causa della sospensione, relativi alle dichiarazioni delle imposte sui redditi ed IVA del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017. La notifica della definizione avverrà dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022;
  • da elaborare entro il 31 dicembre 2021, in relazione alle dichiarazioni dei redditi ed IVA relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

 

La definizione agevolata è riservata ai soggetti con partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021, che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, come risultante dalla dichiarazione annuale IVA per il periodo d’imposta 2020.   

La proposta di definizione agevolata è inviata, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, dall’Agenzia delle Entrate unitamente all’avviso bonario, con l’indicazione dell’importo ridotto da versare, che comprende le imposte e gli interessi, ad esclusione delle sanzioni e delle somme aggiuntive.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti oggetto della definizione agevolata, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

Inoltre, è disposta la proroga di un anno del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento derivanti dagli “avvisi bonari” ai fini delle imposte sui redditi, in relazione alle sole dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019.

In tal caso, quindi, il termine di decadenza per la notifica delle cartelle è pari a quattro anni (invece dei tre anni ordinari), cosicché la notifica è eseguita entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Le modalità attuative della definizione agevolata verranno individuate con uno o più Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

Proroghe adempimenti fiscali

Confermato, come già anticipato da un comunicato del MEF, il differimento al 31 marzo 2021 del termine per l’invio da parte dei sostituti delle certificazioni uniche e di consegna agli interessati delle certificazioni uniche.

Prorogato inoltre dal 16 marzo al 31 marzo 2021 il temine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.

È inoltre differito al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata, relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente.

 

Compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo - Sospensione

Fino al 30 aprile 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, è disposta la non applicazione della procedura di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’art. 28-ter, del D.P.R. 602/1973.

È pertanto prorogata la disposizione, introdotta dall’art.145 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020, che si è già resa applicabile nel 2020.

Al riguardo si precisa che, ai sensi della sopra citata disposizione, in sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle Entrate verifica se il beneficiario del rimborso risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’Agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare.

A sua volta, volontariamente, il contribuente può o meno aderire alla proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo (notificatagli dall’agente della riscossione) entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

Con tale nuova disposizione introdotta dal Decreto Sostegni, i rimborsi di imposta sono erogati con le ordinarie modalità senza effettuare la preventiva verifica circa l’esistenza di debiti iscritti a ruolo.

 

Crisi d’impresa - Proroga del termine per le segnalazioni d’allerta dell’AdE

Prorogato di un anno il termine di decorrenza dell’obbligo di effettuazione della segnalazione d’allerta all’Agenzia delle Entrate, prevedendo che questo operi a partire dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo all'entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (in sostanza, dal 1° giugno 2023).

 


Referenti

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