Decreto Sostegni: fringe benefit - Soglia di esenzione
Innalzata anche per l’anno 2021 la soglia di non imponibilità da 258,23 ad euro 516,46 per i compensi in natura erogati ai dipendenti.
Suggerimento n. 392/57 del 26 maggio 2021
Con Legge 21 maggio 2021 n. 69 (Supplemento Ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021), di conversione, con modificazioni, del D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”), è previsto, anche per l’anno 2021, l’aumento della soglia di esenzione (già introdotta per il 2020) entro la quale il valore dei beni ceduti e dei servizi erogati dalle imprese ai propri lavoratori dipendenti non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
In particolare, la soglia è innalzata, in misura temporanea anche per l’anno in corso, da euro 258,23 ad euro 516,46. Pertanto, entro questo parametro, l’importo sarà esente da imposte e contributi.
Si ricorda che ai fini della verifica della franchigia di esenzione occorre considerare tutti i benefit offerti ai dipendenti nel periodo di imposta e, se il loro valore complessivo è superiore alla soglia di legge, lo stesso concorre interamente alla formazione del reddito.