Decreto Semplificazioni - Superbonus 110% misure fiscali
Ammessa al Superbonus la rimozione delle barriere architettoniche, come intervento “trainato” collegato a lavori “trainanti” da Sismabonus al 110% e modificato il criterio di calcolo del limite di spesa per i lavori effettuati dalle Onlus, su immobili ad accatastamento unico nelle categorie B/1, B/2 e D/4 (collegi e ospizi, case di cura e ospedali con e senza fine di lucro).
Suggerimento n. 417/61 del 7 giugno 2021
Il Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77 (in G.U n.129 del 31 maggio 2021), recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, in corso di conversione in legge, oltre alla revisione della disciplina in materia di “stato legittimo” ai fini dell’accesso al Superbonus, che sarà oggetto di apposito suggerimento, ha introdotto alcune misure fiscali, di seguito riportate.
In particolare, è ammessa la possibilità di riconoscere il Superbonus 110% anche per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. e, del TUIR come interventi “trainati” al 110%, non solo dagli interventi di efficientamento energetico (così come introdotto dal 1° gennaio 2021 dalla Legge di Bilancio) ma anche dai lavori di sicurezza sismica (cd. Sismabonus).
Inoltre, è modificato il calcolo del limite di spesa per i lavori effettuati dai soggetti di cui all’art.119, co.9, lettera d-bis, del D.L. 34/2020, ovvero le Onlus, le Odv e le Aps, a condizione che:
- svolgano servizi socio-sanitari e assistenziali;
- i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- le stesse possiedano immobili in B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari) B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro), D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro).
In tali casi, il limite di spesa per le singole unità immobiliari è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile e la superficie media di un’unità abitativa, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.
La disposizione introduce, nello specifico, un criterio di definizione dei limiti di spesa commisurato alla superficie dell’immobile ad accatastamento unico e non alla singola unità.
Nel testo del decreto non compare, invece, l’estensione della detrazione potenziata agli immobili delle imprese, inclusi gli alberghi.