Decreto Rilancio – Misure per il sostegno alle imprese
Il Decreto Rilancio contiene, tra le altre, alcune misure dirette a sostenere le imprese nella complessa fase della ripresa economica, sia nella forma di contributi a fondo perduto sia con provvedimenti finalizzati al rafforzamento patrimoniale delle imprese.
Suggerimento n. 438/12 del 28 maggio 2020
Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, noto come Decreto Rilancio, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 n. 128, e in vigore dalla stessa data, ha previsto alcune misure di sostegno alle imprese per superare la complessa fase della ripresa dopo l’emergenza epidemiologica da Covid-19, sia in forma di contributi a fondo perduto, sia con provvedimenti finalizzati al rafforzamento patrimoniale.
Di seguito un approfondimento delle misure previste.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
L’obiettivo che si propone il Decreto Rilancio è quello di sostenere i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo colpiti dall’emergenza epidemiologica attraverso la corresponsione di un contributo a fondo perduto corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario del beneficiario.
Beneficiari
- titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, la cui attività non risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, a condizione che l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dello stesso ammontare del mese di aprile 2019;
- titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, indipendentemente dal calo del fatturato;
- titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che, a far tempo dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dall’evento, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
Ammontare del contributo
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e lo stesso ammontare del mese di aprile 2019 come segue:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta precedente;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo erogato non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta.
Modalità di richiesta
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, anche per il tramite di un intermediario abilitato, una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. L’istanza, che deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica che sarà fissata dalla Agenzia delle Entrate, deve contenere l’autocertificazione di regolarità antimafia del soggetto richiedente e dei soggetti ad esso collegati.
Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e i termini di presentazione della stessa sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE
Questa misura di sostegno, che si concretizza in una detrazione fiscale e nella istituzione di un Fondo apposito, si applica alle imprese costituite in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, alle seguenti condizioni:
- la società presenti un ammontare di ricavi relativi al periodo di imposta 2019 superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- la società abbia subìto, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2019, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%;
- la società abbia deliberato ed eseguito, dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.
Per poter divenire efficace, la misura deve ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea.
Requisiti generali
Per poter accedere alla presente misura, la società deve possedere i seguenti requisiti:
- essere qualificata in bonis, non deve cioè rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà;
- trovarsi in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- non aver ricevuto aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non essere risultata destinataria di provvedimenti definitivi per misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia;
- nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo, non risultanza di condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Alla società che, in possesso dei suddetti requisiti, effettui il sopraddetto aumento di capitale è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Tale beneficio decade qualora la società deliberi, prima del 1° gennaio 2024, la distribuzione di riserve di qualsiasi tipo; in tal caso, la società sarà chiamata a restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Detrazione fiscale
Qualora la società presenti un ammontare di ricavi relativo al periodo di imposta 2019 superiore a 5 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro, ai soci che, in esecuzione dell’aumento del capitale sociale, effettuano conferimenti in denaro spetta un credito d’imposta pari al 20% del capitale versato.
L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere 2 milioni di euro e la partecipazione che ne deriva deve restare posseduta fino al 31 dicembre 2023.
Qualora la società destinataria del conferimento deliberi la distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale scadenza, il beneficio della detrazione fiscale decade e il contribuente avrà l’obbligo di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo e può essere portato in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro il 18 giugno 2020, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
Fondo Patrimonio PMI
Viene istituito, ai fini del sostegno e del rilancio del sistema economico-produttivo italiano, il Fondo denominato “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione.
La gestione del Fondo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.
Alle società con un ammontare di ricavi relativo al periodo di imposta 2019 superiore a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro viene concessa la facoltà di emettere detti strumenti finanziari per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale deliberato e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2019.
L’aumento di capitale deliberato ed eseguito non deve essere inferiore a 250.000 euro.
Quanto al imborso degli strumenti finanziari, viene previsto che la società emittente vi provveda decorsi sei anni dalla sottoscrizione. È data facoltà alla società emittente di rimborsare anticipatamente detti strumenti decorsi tre anni dalla sottoscrizione. In caso di informazione antimafia interdittiva, il rimborso dovrà essere immediato.
La società emittente deve assumere l’impegno di:
- non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
- destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività localizzati in Italia;
- fornire al Gestore un rendiconto periodico che consenta una verifica degli impegni assunti.
Per accedere a questa opportunità, le società devono rivolgere apposita istanza al Gestore che, verificata la sussistenza dei requisiti, l’esecuzione dell’aumento di capitale, la conformità della delibera di emissione degli strumenti finanziari alle condizioni richieste dalla norma e l’assunzione degli impegni previsti, procede alla sottoscrizione degli strumenti stessi, entro i limiti della dotazione del Fondo, e al versamento del relativo apporto nell’anno 2020.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, saranno definite caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli strumenti finanziari.