DECRETO PNRR: NOVITA’ IN TEMA DI EDILIZIA PRIVATA
La legge n. 50/2026 di conversione del DL PNRR (Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19) conferma alcune importanti novità per il settore dell’edilizia privata.
Importante | Suggerimento n. 251/21 del 7 maggio 2026
Con la legge 20 aprile 2026, n. 50 di conversione del Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (DL PNRR), pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 aprile 2026, n. 91 sono state confermate alcune importanti novità per l’edilizia privata, in tema di Conferenza dei Servizi, silenzio-assenso e residenze per studenti universitari.
Il provvedimento, vigente dal 21 aprile 2026, rientra nel quadro delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e mira a semplificare le procedure amministrative, ridurre i tempi autorizzativi e incentivare alcuni specifici interventi, tra cui l’edilizia universitaria.
Di seguito riportiamo i principali temi di interesse per l’edilizia privata.
Conferenza dei Servizi (art. 5 del DL PNRR convertito nella legge 50/2026)
La legge di conversione conferma alcune disposizioni auspicate dall’Ance che mettono a regime nella legge 241/1990 alcune misure della Conferenza di Servizi cosiddetta “accelerata” (riduzione dei termini di conclusione per la Conferenza Semplificata e per quella simultanea da 45 giorni a 30 giorni; nel caso in cui vengano acquisiti gli atti di assenso condizionati da modifiche sostanziali al progetto, previsione di una riunione conclusiva telematica in luogo dello svolgimento alla Conferenza di Servizi in modalità sincrona simultanea; introduzione del cosiddetto “dissenso costruttivo”), come inizialmente introdotte in via temporanea sino al 31 dicembre 2024 dall’art. 13 del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella legge 11 settembre 2020 n. 120 e poi prorogate fino al 31 dicembre 2026 dall’art. 10 c. 4 del Decreto-legge 14 marzo 2025 n.25 convertito nella legge 9 maggio 2025, n. 69.
Tra le modifiche apportate si segnalano quelle finalizzate a:
– introdurre, nell’ambito della riunione telematica conclusiva della Conferenza di Servizi semplificata, uno specifico criterio di decisione. In applicazione del medesimo criterio della Conferenza simultanea, l’Amministrazione procedente decide “sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti con i rispettivi rappresentanti”;
– fare salvo quanto previsto dall’art. 10, c. 4 del Decreto-legge 25/2025, in base al quale fino al 31 dicembre 2026 le misure della Conferenza di Servizi “accelerata” di cui all’art. 13 del Decreto-legge 76/2020 si applicano, se più favorevoli, anche alle Conferenze di Servizi decisorie da espletare nell’ambito delle procedure autorizzatorie delle opere finanziate dal PNRR e dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).
Da tale campo di applicazione sembrerebbe derivare che tutte le Conferenze di Servizi diverse da quelle connesse a tali tipologie, indette a partire dalla data di entrata in vigore del DL 19/2026 (20 febbraio 2026) trovi applicazione la disciplina ordinaria di cui agli artt. 14 e ss. della legge 241/1990 e s.m.i. Al riguardo si ricorda che l’art. 13 del DL 76/2020 aveva previsto una riduzione maggiore del termine entro cui le Pubbliche Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e beni culturali devono rilasciare la decisione nell’ambito della Conferenza di Servizi (45 giorni anziché 60 giorni come previsto dal DL 19/2026).
Silenzio-assenso (art. 5 del DL PNRR convertito nella legge 50/2026)
In sede di conversione sono state confermate le modifiche all’art. 20, c. 1 e 2-bis della legge 241/1990 in merito alle condizioni di operatività del silenzio-assenso in caso di procedimenti ad istanza di parte per il rilascio dei provvedimenti.
In particolare:
- sono individuati in modo esplicito i casi in cui il silenzio-assenso non si forma,ossia quando la domanda non sia ricevuta dall’Amministrazione competente o sia sprovvista degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto;
- è introdotto un meccanismo automatico (e telematico) di attestazione del decorso del termine e della conseguente formazione del silenzio-assenso;
- per i procedimenti non ancora telematizzati, l’Amministrazione è comunque tenuta ad inviare d’ufficio l’attestazione del silenzio-assenso all’indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell’istanza.
Nel corso dell’iter parlamentare è stata inoltre introdotta un’ulteriore modifica all’art. 20, c. 2-bis, della legge n. 241/1990. In particolare, è stato previsto un termine perentorio di 10 giorni dalla formazione del silenzio-assenso entro il quale, nei procedimenti non ancora telematizzati, l’Amministrazione è tenuta a rilasciare la relativa attestazione. Decorso inutilmente tale termine, l’attestazione può essere sostituita da una dichiarazione resa dal privato o dal progettista abilitato.
Non è stata invece accolta, nel corso dell’iter, una proposta dell’Ance volta ad estendere le nuove semplificazioni in materia di silenzio-assenso anche ai procedimenti di rilascio del permesso di costruire.
Tale intervento sarebbe coerente con il più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa che, richiamando espressamente l’articolo 5 del DL PNRR, ha ritenuto applicabile l’istituto del silenzio-assenso anche al procedimento di rilascio del permesso di costruire.
In coerenza con l’orientamento della Giurisprudenza Amministrativa (di cui alle sentenze del Consiglio di Stato n. 2179/2026 e n. 1878/2026) che, richiamando espressamente l’art. 5 del DL PNRR, ha ritenuto applicabile l’istituto del silenzio-assenso anche al procedimento di rilascio del permesso di costruire (considerando essenziali i contenuti dell’istanza di cui all’art. 20, c. 1 del D.P.R. n. 380/2001) si ritiene che l’istituto del silenzio - assenso sia applicabile in materia edilizia anche in assenza di un esplicito intervento normativo. Tuttavia, in riferimento alle novità introdotte dal Decreto-legge in tema di attestazione automatica del silenzio-assenso, si evidenzia che resta ferma la disciplina del silenzio-assenso (di cui all’art. 20 c. 8 del DPR 380/2001) per cui il rilascio del permesso di costruire per silenzio assenso avviene solo a seguito del decorso del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo.
Alloggi e residenze per studenti universitari (art. 20 DL PNRR convertito nella legge 50/2026)
La legge 50/2026 conferma la modifica della legge 338/2000 relativa alle “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”, che, nell’ambito dei finanziamenti previsti dal PNRR, contiene una serie di misure per agevolare i cambi di destinazione d’uso di immobili da destinare a nuovi alloggi per studenti universitari.
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In particolare, è specificato, attraverso l’introduzione del comma 2-ter all’art. 1-quater della legge, che, per tali interventi edilizi non è necessaria, ove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un Piano attuativo o di secondo livello. Tali interventi possono essere realizzati con Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’articolo 28-bis del Dpr 380/2001 qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all’intervento, da cedere al Comune.