Decreto Omnibus - Novità fiscali
Prorogato, fino al 31 dicembre 2023, il termine per fruire del Superbonus nella misura del 110% per le unifamiliari; introdotto l’obbligo, in capo all’ultimo cessionario del credito, di comunicare all’Agenzia delle Entrate il fatto, diverso dal naturale decorso dei termini, che ha impedito l’utilizzo del credito derivante da cessione o sconto in fattura: queste le principali novità.
Suggerimento n. 418/61 del 30 agosto 2023
Con Decreto-Legge 10 agosto 2023 n. 104, c.d. “Decreto Omnibus”, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici” (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 186 del 10 agosto 2023), sono state introdotte alcune misure di interesse per le imprese del settore, che si riportano di seguito.
Superbonus unifamiliari
Prorogato dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 il termine per fruire del Superbonus nella misura del 110%, per le spese sostenute per interventi effettuati su edifici unifamiliari. Per poter fruire della proroga è necessario, in ogni caso, aver effettuato entro il 30 settembre 2022 lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Si ricorda che la detrazione compete nella misura massima del 110% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre per:
- i condomini che abbiano approvato la delibera di esecuzione dei lavori prima del 19 novembre 2022 e presentato la Cilas entro il 31 dicembre 2022 oppure che abbiano approvato la delibera di esecuzione dei lavori tra il 19 ed il 24 novembre 2022 e la Cilas sia stata presentata entro il 25 novembre 2022;
- unici proprietari/comproprietari di interi edifici (ossia fabbricati composti fino ad un massimo di quattro unità immobiliari), Onlus, Associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato (diverse da quelle che operano nel settore sanitario e che non hanno i requisiti richiesti dalla normativa) che abbiano presentato la Cilas entro il 25 novembre 2022.
In caso contrario, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 la detrazione compete nella misura del 90%.
Obbligo comunicazione credito non utilizzato
Introdotto un nuovo adempimento per i contribuenti che sono titolari dei crediti relativi ai bonus edilizi e che non potranno più utilizzarli.
In particolare, è previsto che nelle ipotesi in cui i crediti, derivanti dall’esercizio dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, risultino non utilizzabili, per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, l’ultimo cessionario provveda a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
La disposizione si applica a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024. La comunicazione non si rende necessaria se il mancato utilizzo è dovuto al decorso dei termini utili per la fruizione.
Sotto il profilo oggettivo, considerata la generica formulazione normativa, si ritiene che la disposizione non riguardi solo il superbonus ma anche tutti gli altri bonus edilizi.
Con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno indicate le modalità di compilazione della comunicazione, i criteri per individuare l’evento che rende il credito non utilizzabile, situazione a partire dalla quale decorre il termine di trenta giorni per effettuare la comunicazione ed evitare la sanzione. Inoltre, in particolare, sarà chiarita la natura dei crediti interessati dalla nuova comunicazione, che potrebbero coincidere, ad esempio, con quelli inutilizzabili per esaurimento del plafond di crediti dell’ultimo cessionario oppure quelli oggetto di sequestro preventivo, ovvero quelli bloccati per errori nelle comunicazioni di esercizio dell’opzione.
Il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa tributaria pari ad euro 100.