Decreto Milleproroghe: gli effetti sull’anticipazione del corrispettivo di appalto

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione del Decreto-Legge n. 228/2021 (c.d. decreto Milleproroghe) che proroga la possibilità di richiesta maggiorata dell’anticipazione contrattuale.

Suggerimento n. 152/12 del 3 marzo 2022


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio scorso è stata pubblicata la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, c.d. decreto “Milleproroghe”.

La Legge è entrata in vigore il 1° marzo u.s., e contiene la proroga della possibilità di incrementare l’anticipazione del prezzo contrattuale disciplinata dall’articolo 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

In particolare, l’articolo 3, comma 4, recanteProroga di termini in materia di liquidità delle imprese appaltatrici”, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine, previsto dall’art. 207, comma 1, del D.l. n. 34 del 2020, entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l’importo dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Il termine era già stato oggetto di proroga, al 21 dicembre 2021, da parte dell’art. 13 del D.l. n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 21 del 26 febbraio 2021.

 


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