Decreto liquidità nuovo termine di sospensione dei procedimenti

Il Decreto Liquidità dispone un nuovo termine di sospensione dei procedimenti amministrativi in scadenza, applicabile alle istruttorie dei titoli edilizi, delle autorizzazioni paesaggistiche.

Importante | Suggerimento n. 265/19 del 9 aprile 2020


Il Decreto legge  dell’8 aprile 2020, n. 23 (cosiddetto Decreto liquidità), pubblicato sulla GURL dell’8 aprile 2020, n. 94, recante le “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, vigente dal 9 aprile 2020, contiene, oltre alle disposizioni di interesse economico del settore, alcune modifiche in termini di sospensione dei procedimenti amministrativi.

 Il DL 23/2020 ha infatti modificato l’art. 103 del Decreto legge Cura – Italia 17 marzo 2020, n. 18, che, attualmente è all’esame della Commissione Bilancio del Senato (DDL 1766/S) per la conversione in legge (di cui ai ns Suggerimento n. 246/18 del 4 aprile 2020 e al ns Suggerimento n. 202/16 del 24 marzo 2020) e che riguarda la sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi e la proroga di validità di atti.

 

Sospensione dei termini nelle procedure edilizie, paesaggistiche e nelle conferenze di servizi

Con il decreto legge 23/2020, la sospensione dei termini istruttori per la formazione dell’efficacia di atti o per il rilascio di titoli edilizi nelle procedure edilizie, nella segnalazione di agibilità, per il rilascio autorizzazione paesaggistica o per l’acquisizione dei pareri degli enti nelle conferenze di servizi e per la valutazione di impatto ambientale che, per le istruttorie in corso dal 23 febbraio al 15 aprile 2020, inizialmente era prevista ora è stata prorogata sino al 15 maggio 2020.

Nel computo dei relativi termini procedimentali, quindi, non si dovrà tener conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020. Ciò comporta la proroga o il differimento dei termini tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020, anche per l’istituto del silenzio della Pubblica Amministrazione, compreso in alcune istruttorie procedimentali.

Il DL 23/2020 non apporta alcuna modifica alla proroga di validità fino al 15 giugno 2020 di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi (Permesso di costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di costruire, autorizzazioni paesaggistiche) in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.


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Tags: Edilizia