Decreto Legislativo n. 81/2008 (TU Sicurezza sul lavoro) - Intervenute modifiche ad alcuni articoli
Il decreto legislativo n. 151/2015, con l’articolo 20, ha apportato delle modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i..
Suggerimento n.455/118 del 19 ottobre 2015
Lo scorso 24 settembre 2015 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 151/2015 recante “disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015.
Le disposizioni di cui all’articolo 20 apportano modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza, di seguito TU) al fine di semplificare e razionalizzare la materia della salute e sicurezza sul lavoro.
Dalla lettura delle norme in realtà emerge che il Legislatore non ha preso in considerazione reali interventi di semplificazione della materia e quindi vengono soddisfatte solo in misura minima le attese e le istanze avanzate dalle Associazioni datoriali.
Si riportano nella nota allegata al seguente link (nota commento) le principali osservazioni sulle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, tutte contenute nelle diverse lettere del comma 1 del già citato articolo 20.
Infine si segnala che, con riferimento ai cantieri temporanei o mobili, la legge n. 115/2015 entrata in vigore il 18 agosto 2015 ha modificato il campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, del TU.
Come auspicato e più volte proposto dalle Associazioni datoriali si è tornati alla previgente formulazione delle attività di cui alla lettera g-bis) dell’articolo 88, comma 2, del TU, alle quali non si applicano le norme del suddetto Titolo IV, Capo I.
In particolare, il Capo I, contenente le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, a partire dal 18 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 115/2015) non si applica, tra gli altri, esclusivamente:
«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».
La vecchia formulazione consentiva agli operatori economici di fuoriuscire da ogni tipo di controllo, dal momento che l’esclusione dal campo di applicazione dei piccoli lavori di durata presunta non superiore a dieci uomini-giorno, permetteva al committente e/o all’affidatario di non effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici.
Con la nuova formulazione tutti i lavori edili, a prescindere dalla loro entità, rientrano nel campo di applicazione del Capo I del Titolo IV.