Decreto Legge n. 116/2025: inasprite le sanzioni per la tutela ambientale

Dal 9 agosto è in vigore il Decreto Legge n. 116/2025 che mira a contrastare i reati ambientali e a tutelare maggiormente la salute pubblica e l’ambiente.

Suggerimento n. 430/97 del 2 settembre 2025


Informiamo le imprese associate che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2025, n. 183, il Decreto Legge 8 agosto 2025 n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonchè in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.

Il provvedimento, che dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni, consta di 12 articoli ed introduce un inasprimento delle pene previste per l’abbandono di rifiuti e, più in generale, per ogni forma non autorizzata di gestione dei rifiuti stessi.

Difatti, l’art. 1 del Decreto Legge n. 116/2025 apporta plurime modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 in particolare mediante:

  • la modifica degli artt. 212, 255, 256, 256-bis, 258, 259;
  • l’introduzione ex novo degli artt. 255-bis, 255-ter, 259-bis, 259-ter.

 

Di fondamentale importanza appare, tra gli altri, l’intervento sull’art. 255 del T.U.A., il quale puniva l’abbandono di rifiuti non pericolosi, nelle forme dell’abbandono, del deposito e della immissione in acque, con la pena pecuniaria dell’ammenda da € 1.000 a € 10.000, prevenendo poi l’aumento sino al doppio nel caso in cui si trattasse di rifiuti pericolosi.

Il Legislatore ha inteso effettuare, con l’intervento legislativo, una accurata tripartizione delle condotte previste dall’art. 255, prevedendo:

  • l’abbandono di rifiuti non pericolosi, disciplinato dall’art. 255 e sanzionato con una pena pecuniaria più severa rispetto alla precedente formulazione, equivalente ad un’ammenda da € 1.500 a € 18.000 euro. Nel caso in cui le condotte di abbandono, deposito incontrollato e immissione nelle acque sotterranee o superficiali siano commesse da titolari di imprese, è previsto l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da € 3.000 a € 27.000.
  • l’abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari, e cioè allorquando dal fatto derivi pericolo per la vita o l’incolumità delle persone ovvero il pericolo di compromissione o deterioramento di acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, ovvero ancora qualora il fatto sia commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. In tal caso, l’art. 255-bis prevede la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni. Per i titolari di imprese che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi o ancora li immettono nelle acque superficiali o sotterranee la pena equivale alla reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
  • l’abbandono di rifiuti pericolosi, disciplinato dall’art. 255-ter di nuova introduzione, e punito con la reclusione da uno a cinque anni, con un incremento di pena, e cioè con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni laddove si verifichino le citate condizioni di pericolo previste nell’art. 255-bis. Se l’abbandono, il deposito incontrollato o l’immissione in acque superficiali o sotterranee dei rifiuti pericolosi è commesso da titolari di imprese la pena stabilita è la reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

 

In riferimento all’art. 256 del T.U.A, che regola l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata, prima erano previste la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da € 2.600 a € 26.000 euro in caso di rifiuti non pericolosi e quella dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da € 2.600 a € 26.000 se si trattava di rifiuti pericolosi. Viene ora contemplata la reclusione da sei mesi a tre anni per le condotte che attengono i rifiuti non pericolosi e la pena della reclusione da uno a cinque anni per quelle relative ai rifiuti pericolosi.

L’articolo 258, invece, afferente alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari dei rifiuti viene aggiornato sia nelle pene che nelle sanzioni accessorie. Ai sensi del comma 2 della norma in parola, chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico viene punito ora con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a € 20.000 (in precedenza da € 2.000 a € 10.000). Il comma 4, invece, punisce, come in precedenza, il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 con la sanzione amministrativa pecuniaria da €1.600 a €10.000. Viene eliminato, al contempo, il riferimento all’art. 483 del codice penale nel caso si tratti di rifiuti pericolosi e viene esplicitata la pena della reclusione da uno a tre anni.

Tra le novità introdotte dal Decreto Legge n. 116/2025 si rileva anche la possibilità di arresto in flagranza differita anche per i reati ambientali più gravi, come disastro ambientale e traffico illecito di rifiuti, nonché l’utilizzo di immagini di videosorveglianza per contrastare l’abbandono di rifiuti dai veicoli.

 


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Tags: Rifiuti