Decreto Legge Milleproroghe: le novità in ambito di lavori pubblici

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Suggerimento n. 126/10 del 3 marzo 2025


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 45 del 24 febbraio 2025 è stata pubblicata la Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, entrata in vigore il 25 febbraio 2025.

Di seguito l’analisi delle principali previsioni di interesse sui lavori pubblici.

 

Articolo 1, comma 9 - Responsabilità erariale

Il co. 9 dell’art. 1 proroga di quattro mesi, dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025, la previsione dell’art. 21, co. 2, D.L. n. 76/2020 (c.d. D.L. Semplificazioni), che limita la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo, quindi, la responsabilità per colpa grave.

I termini sono stati prorogati diverse volte con più interventi normativi. Nella formulazione originaria, la previsione si applicava con riguardo ai soli fatti commessi dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. Semplificazioni) al 31 luglio 2020, termine poi esteso al 31 dicembre 2021 in sede di conversione.

Il termine è stato poi prorogato fino al 30 giugno 2023 dal D.L. n. 77/2021 (c.d. D.L. Semplificazioni bis), fino al 30 giugno 2024 dal D.L. n. 44/2023 e fino al 31 dicembre 2024 dal D.L. n. 215/2023.

Come noto, la norma è volta a ridimensionare la c.d. “paura della firma” dei funzionari pubblici, restringendo la rilevanza della colpa grave alle sole condotte omissive, con l’obiettivo di rendere più rischioso, per i pubblici dipendenti, il ‘non fare’ (omissioni e inerzie) piuttosto che ‘il fare’, sanzionabile solo sotto il profilo del dolo.

La proroga va accolta positivamente, laddove la scadenza della previsione avrebbe rischiato di bloccare nuovamente l’azione delle stazioni appaltanti, soprattutto in un contesto in cui il proliferare della normativa di settore complica, per gli operatori, l’avvio delle procedure amministrative. L’obiettivo è, dunque, quello di incentivare la politica del “fare” e porre fine alla “burocrazia difensiva”.

Sul punto, giova ricordare che la previsione in parola è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 132 del 2024, ha respinto le censure di illegittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti, ritenendo non irragionevole una disciplina provvisoria che limiti al dolo l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, avuto riguardo a un contesto particolare che richieda tale limitazione al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività amministrativa e, attraverso essa, la tutela di interessi di rilievo costituzionale.

 

Articolo 7, comma 4-novies - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Il nuovo co. 4-novies, introdotto in sede di conversione, interviene sull’art. 18, co. 2,  D.L. n. 104/2023 (c.d. decreto Asset) stabilendo che, al fine di far fronte anche per l’anno 2025 ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, è differito dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate, per le quali sono riconosciute la contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, maggiori somme a titolo di revisione prezzi.

I contratti presi in considerazione dalla previsione sono i seguenti:

  • la linea A/V Milano-Verona: tratta Brescia Verona, 1° lotto funzionale;
  • la linea A/V Milano-Venezia: subtratta Verona-Vicenza 1° lotto funzionale;
  • la Tratta AV/AC Terzo valico dei Giovi.

Viene precisato, altresì, che l’erogazione delle risorse è subordinata alla verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell’effettivo fabbisogno aggiuntivo, risultante da una apposita istanza presentata da Rete Ferroviaria Italiana Spa entro il 31 gennaio 2026, tenuto conto anche dell’incremento delle tariffe della medesima società.

Per tali finalità, è stata autorizzata la spesa nel limite di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.


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