Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 - Disposizioni in materia di licenziamenti

Il decreto legge c.d. “Cura Italia” ha previsto un periodo di sospensione temporaneo durante il quale sono preclusi i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Suggerimento n. 192/39 del 20 marzo 2020


A decorrere dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto legge n. 18/2020, e sino al 17 maggio p.v. è precluso l’avvio di procedure di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223/1991 e quelle eventualmente pendenti alla data del 23 febbraio u.s. sono sospese.

Inoltre, sempre con riferimento al predetto periodo temporale di sospensione, per qualsiasi datore di lavoro non è possibile recedere da un contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, sia in caso di licenziamento individuale che plurimo.

Viceversa, in tale periodo resta possibile recedere dal contratto di lavoro per giusta causa (licenziamenti disciplinari) o per giustificato motivo soggettivo se ne ricorrono le condizioni ed è rispettata puntualmente ed integralmente l’obbligatoria procedura di contestazione disciplinare prevista dall’articolo 7 della legge n. 300/1970.

Ci riserviamo ulteriori indicazioni alla luce dei chiarimenti amministrativi che dovessero essere emanati relativi alla corretta applicazione dell’anzidetta previsione normativa.

 


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