Decreto Giustizia: ampliato il novero dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001
Il Decreto Giustizia amplia nuovamente il perimetro dei reati 231: fra i delitti idonei a far scattare la responsabilità amministrativa a carico delle imprese vengono ora inseriti anche i delitti di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e trasferimento fraudolento di valori.
Suggerimento n. 483/71 del 18 ottobre 2023
Con la Legge n. 137 del 9 ottobre 2023 è stato convertito il D.l. 10 agosto 2023, n. 105 (c.d. Decreto Giustizia) recante disposizioni urgenti in materia di processo penale che ha previsto, fra l’altro, l’ulteriore ampliamento del catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001.
In particolare, sono stati inseriti i delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) e trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), i quali, se realizzati nell’interesse o a vantaggio dell’ente, possono comportarne la responsabilità amministrativa da reato.
Nello specifico, i delitti di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ampliano l’elenco dei reati previsto dall’art. 24 D.lgs. 231/2001, prevedendo una sanzione fino a 500 quote o, se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o se ne è derivato un danno di particolare gravità, da 200 a 600 quote.
Inoltre, all’art. 25-octies.I, riportante i delitti di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si aggiunge anche il delitto di trasferimento fraudolento di valori prevedendo una sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote, oltre all’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 D.lgs. 231/2001.
Si raccomanda, pertanto, alle aziende dotate di modelli organizzativi di provvedere all’adeguamento e aggiornamento degli stessi, alla luce delle intervenute novità normative, affrontando quindi anche il rischio di commissione dei suddetti illeciti.