“Decreto fiscale” - Misure in materia di riscossione

Fissata al 30 novembre 2021 la nuova scadenza delle rate per la “rottamazione ter” e il “saldo e stralcio”; rivisti inoltre i termini per il recupero delle rate dei piani di dilazione concessi durante l’emergenza sanitaria; non si decade dai piani di rateazione se non si versano 18 rate e non 10: queste le principali novità.

Suggerimento n. 678/85 del 26 ottobre 2021


Il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 252 del 21-10-2021), in vigore dal 22 ottobre 2021, introduce alcune misure, in materia di riscossione, di interesse per il settore che si riportano di seguito.

 

Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla Rottamazione-ter e dal Saldo e Stralcio

Proroga al 30 novembre 2021 del termine di pagamento delle rate relative alla “rottamazione-ter” ed al “saldo e stralcio”, scadute nel 2020 e, per il 2021, delle rate scadute il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio.  Il ritardato pagamento rispetto alla scadenza del 30 novembre 2021 non determina la decadenza, né l’applicazione di interessi se effettuato entro i 5 giorni successivi.

 

Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021

Per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine di pagamento è fissato in 150 giorni (e non 60), dalla data della notifica.

Il termine ha effetto anche ai fini del pagamento degli interessi di mora e dell’espropriazione forzata, che non operano se non dopo il decorso dei 150 giorni dalla notifica della cartella, senza che sia intervenuto il pagamento.

 

Estensione della rateazione per i piani di dilazione

È rivista la decadenza relativa ai piani di dilazione concessi durante l’emergenza sanitaria.

In particolare:

  • per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020, la decadenza opera in caso di mancato pagamento di 18 rate, anche non consecutive;
  • per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza si produce, in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.

 

La disposizione prevede, per i debitori incorsi nella decadenza dei piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, per il mancato pagamento delle rate (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) entro il 30 settembre 2021, la riammissione alle medesime rateizzazioni, con pagamento integrale di tutte le rate entro il 31 ottobre 2021.

Resta fermo, in ogni caso, l’aumento a 18 del numero delle rate non pagate ai fini della decadenza dal piano.

Le rateizzazioni riguardano le cartelle di pagamento derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA;
  • avvisi di addebito emessi dall’INPS.

 

In relazione ai medesimi piani di rateizzazione è previsto che restano validi i provvedimenti adottati dall’Agente della riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 fino all’entrata in vigore del D.L. Fiscale, e restano acquisiti gli interessi di mora e le sanzioni.

 


Referenti

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