Decreto fiscale - conversione in legge

Obbligo di tracciabilità dei rimborsi spese solo per le trasferte in Italia; revisione del sistema di calcolo della maxi-deduzione Irpef/Ires per nuove assunzioni; esclusione dello split payment per le società quotate in Borsa: queste le principali novità.

Suggerimento n. 438/67 del 4 settembre 2025


La Legge 30 luglio 2025 n. 108 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025 (c.d. “Decreto Fiscale”) introduce alcune disposizioni di rilevante interesse per il settore che si riportano di seguito.

 

Split payment – esclusione per le società quotate

Dal 1° luglio 2025 le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate, inserite nell’indice FTSE MIB della borsa italiana, non sono più soggette al meccanismo dello split payment.

L’esclusione dallo split payment delle società quotate opera per le operazioni realizzate nei loro confronti e per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025.

Dal 1° luglio quindi le predette società quotate, in qualità di committenti, devono includere anche l’Iva nel pagamento dei corrispettivi a fronte delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti dalle imprese che verrà poi, da queste ultime, versata all’Erario secondo le regole Iva ordinarie.

In ogni caso, il suddetto regime resta in vigore per le operazioni effettuate nei confronti di:

  • tutte le Pubbliche Amministrazioni;
  • tutte le società controllate in via diretta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri
  • tutte le società controllate in via diretta dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni ed Unioni di Comuni.

 

Tracciabilità rimborsi spese dipendenti in trasferta

Limitato l’ambito di applicazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti.

La normativa originaria prevedeva la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente per i rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi non di linea sostenute dai dipendenti in trasferta.

A decorrere dal periodo di imposta 2025 queste spese non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e sono costi deducibili per il datore di lavoro solo se pagate con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciabili.

Al riguardo, è precisato che il requisito della tracciabilità si applica esclusivamente ai rimborsi relativi a spese sostenute nel territorio dello Stato. Di conseguenza, le spese effettuate all’estero, anche se pagate con mezzi non tracciabili, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

La novità si applica alle spese di trasferta sostenute a partire dal periodo di imposta 2025 con la precisazione che, per il datore di lavoro, ai fini della deducibilità dei costi, l’esclusione dalla tracciabilità per le spese di trasferta all’estero si applica dal 18 giugno 2025, data di entrata in vigore del c.d. “Decreto Fiscale”.

 

Maxi-deduzione costo del lavoro

La Legge di conversione del c.d. “Decreto Fiscale” modifica il meccanismo di calcolo dell’incremento occupazionale per le nuove assunzioni in presenza di gruppi di imprese (c.d. “gruppo interno”, da considerare comune un unico soggetto economico).

Infatti, in tal caso, la verifica dell’incremento occupazionale complessivo rispetto all’anno precedente va effettuata senza tener conto del numero dei dipendenti delle società collegate.

Di conseguenza, il gruppo “interno” da considerare per il calcolo del dato è quello costituito dalle società residenti controllanti, controllate o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso gruppo.

 

Concessione di usufrutto e redditi diversi – norma interpretativa

In fase di conversione del c.d. “Decreto Fiscale” è stata introdotta una nuova disposizione volta a specificare l’ambito applicativo della norma che, dal 1° gennaio 2024 include, ai fini Irpef, fra i redditi diversi, la costituzione di usufrutto e degli altri diritti reali di godimento su beni immobili.

Questo nuovo intervento normativo si inserisce nell’ambito della riforma della tassazione delle plusvalenze immobiliari in base alla quale il regime di imponibilità ai fini Irpef dei redditi diversi è differenziato a seconda che l’atto abbia ad oggetto la costituzione del diritto di usufrutto e degli altri diritti reali di godimento su beni immobili ovvero il trasferimento di immobili e dei diritti reali immobiliari.

In particolare, è precisato che è tassato come “reddito diverso” il corrispettivo derivante dalla costituzione dell’usufrutto sull’immobile nell’ipotesi in cui il soggetto concedente mantiene un altro diritto reale sullo stesso (ad esempio la nuda proprietà), a prescindere dal periodo di possesso precedente e dalla natura dell’immobile ceduto.

Qualora, viceversa, il disponente si spogli integralmente di ogni diritto reale sul bene, il reddito sarà tassato come “plusvalenza”. In questo caso tutta l’operazione è dunque tassata ai fini Irpef come plusvalenza solo se avviene entro cinque anni dall’acquisto o costruzione dell’immobile ovvero se sull’immobili sono stati eseguiti interventi agevolabili con il Superbonus da meno di dieci anni.


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.