Decreto Fiscale - Compensazione crediti tributari
Sono soggette all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito le compensazioni per importi superiori ad euro 5.000 annui riguardanti imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali, Irap e Iva.
Suggerimento n.11/5 del 7 gennaio 2020
Il Decreto 124/2019 c.d. “Decreto Fiscale”, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, collegato alla manovra finanziaria, oltre alle disposizioni introdotte in materia di ritenute fiscali per lavoro dipendente nell’ambito di appalti e subappalti (si veda suggerimento n. 603/71 del 20 dicembre 2019), introduce altre novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti di imposta utilizzati in compensazione.
In particolare, il Decreto fiscale 2020: | |
- | estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori ad euro 5.000 annui, relativi alle imposte sui redditi e all’Irap, comprese le addizionali e le imposte sostitutive, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. In precedenza l’obbligo era previsto solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti Iva; |
- | amplia il novero delle compensazioni di crediti di imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. In particolare deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti di imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita Iva. |
Con risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito alcuni chiarimenti che si riassumono di seguito.
Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione
Sono soggette all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, le compensazioni (che sono identificate dai codici classificati nella tabella di cui alla risoluzione in allegato) riguardanti: | |
- | imposte sostitutive; |
- | imposte sui redditi e addizionali; |
- | Irap; |
- | Iva. |
Il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione da cui emerge il credito stesso. L’obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione è di importo complessivamente superiore ad euro 5.000 annui, anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti.
Ai fini della verifica del superamento del limite dei 5.000 euro annui sono considerate solo le compensazioni dei crediti che devono essere esposte nel modello F24.
Nella tabella allegata alla risoluzione in esame sono indicati, nell’ultima colonna, i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta (indicati nella seconda colonna), senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro. Ad esempio: se nello stesso modello F24 è utilizzato in compensazione un credito IRES (identificato dal codice tributo 2003) per l’importo di 6.000 euro e – aggiungendo 1.000 euro di fondi propri – viene effettuato il pagamento dell’acconto IRES di 7.000 euro per il periodo d’imposta successivo (codici tributo 2001 e 2002), l’operazione non dovrà essere preceduta dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito IRES.
Le nuove disposizioni si applicano ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. Pertanto la disposizione non si applica ai crediti maturati in relazione al periodo di imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e Irap che potranno essere compensati senza l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta 2019 all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo di imposta precedente dovranno essere “rigenerati”.
Per i crediti Iva, invece, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito sussiste anche per l’anno di imposta 2018.
Resta fermo che per la compensazione “orizzontale” dei crediti di importo inferiore ad euro 5.000 non sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi ed il loro utilizzo in compensazione potrà essere già effettuato dal 1° gennaio successivo al periodo di imposta in cui è sorto il credito.
Si ricorda che il termine ultimo per l’invio della dichiarazione dei redditi è il 30 novembre dell’anno successivo al periodo di imposta oggetto di dichiarazione.
Presentazione modello F24 attraverso i servizi telematici
Il Decreto Fiscale 2020 estende alla generalità dei contribuenti l’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti di imposta.
Con risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che contengono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti di imposta finalizzati ad esempio al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del bonus Renzi e dei rimborsi da assistenza fiscale. Al riguardo si rammenta che il recupero da parte dei sostituti di imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24 non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.
Pertanto, tutti i contribuenti e sostituti di imposta sono tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate qualora espongano la compensazione dei crediti appartenenti alle categorie (identificati nei codici di cui alla tabella indicata nella risoluzione in allegato): | |
- | imposte sostitutive; |
- | imposte sui redditi e addizionali; |
- | Irap; |
- | Iva; |
- | agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi; |
- | sostituti di imposta. |
Analogamente a quanto specificato nel paragrafo precedente, anche l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate non sussiste qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24 . Ad esempio se nello stesso modello F24 è utilizzato in compensazione il credito identificato dal codice 2003 (saldo IRES) per l’importo di 6.000 euro e – aggiungendo 1.000 euro di fondi propri – viene effettuato il pagamento dell’acconto IRES di 7.000 euro per il periodo d’imposta successivo (codici tributo 2001 e 2002), l’operazione potrà essere eseguita anche attraverso i servizi telematici offerti da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento.
Contrasto alle indebite compensazioni
Al fine di contrastare le indebite compensazioni, è prevista una procedura di cooperazione rafforzata tra Agenzia delle Entrate, Inps e Inail, per cui entrambi gli enti potranno inviare all’Amministrazione finanziaria segnalazioni qualificate relative a compensazioni che presentano profili di rischio.
In particolare, qualora a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate, venga individuato il tentativo di compensare crediti non utilizzabili, l’Agenzia delle Entrate comunica, entro trenta giorni, al soggetto interessato la mancata esecuzione della delega di pagamento. Si applica una sanzione pari al 5% dell’importo sino ad euro 5.000 e pari ad euro 250 per importi superiori.
Le sanzioni di cui sopra sono applicabili ai modelli F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020.
L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita qualora il contribuente provveda a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.