Decreto fiscale - altre novità

Modifica delle sanzioni penali per i reati tributari, riduzione della soglia di utilizzo del denaro contante, versamento semestrale dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche per importi annui non superiori ad euro 1.000, periodicità trimestrale dello spesometro estero, divieto di compensazione con debiti altrui: queste le altre principali novità contenute nel Decreto Fiscale.

Suggerimento n.19/7 del 10 gennaio 2020


Il Decreto 124/2019 c.d. “Decreto Fiscale”, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, collegato alla Legge di Bilancio 2020, convertito con Legge n. 157/2019, oltre alle disposizioni introdotte in materia di ritenute fiscali per lavoro dipendente nell’ambito di appalti e subappalti (si veda suggerimento n. 603/71 del 20 dicembre 2019) e di compensazione dei crediti tributari (si veda suggerimento n. 11/5 del 7 gennaio 2020), introduce altre novità di interesse per il settore che si riassumono di seguito.

 

UTILIZZO DENARO CONTANTE

Riduzione graduale della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:

  • 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
  • 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate al Sistema di interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, con modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta da versare, della sanzione ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Se il contribuente entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute, l’Agenzia delle Entrate provvede ad iscrivere a ruolo gli importi non versati.

Inoltre, per semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, per importi dovuti non superiori ad euro 1.000 annui, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti con cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

 

ACCOLLO DEBITO DI IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE

In caso di accollo del debito di imposta altrui, l’accollante deve procedere al pagamento senza possibilità di compensare lo stesso con i propri crediti.

I versamenti in violazione di tale divieto si considerano come non avvenuti.

 

REATI TRIBUTARI

Modificate le sanzioni penali come segue:

  • in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture/altri documenti per operazioni inesistenti, è prevista la reclusione da quattro ad otto anni; se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 100.000 è applicabile la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni;
  • in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi/altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da tre a otto anni;
  • in caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi se l’irperf/Ires/Iva evasa è superiore a 100.000 euro e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a 2 milioni di euro;
  • in caso di omessa dichiarazione è prevista la reclusione da due a cinque anni. L’omessa presentazione del modello 770 è punita con la reclusione da due a cinque anni qualora l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a 50.000 euro;
  • in caso di emissione di fatture/altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da quattro a otto anni;
  • in caso di occultamento/distruzione di documenti contabili è prevista la reclusione da tre a sette anni.

Si rileva che in sede di conversione non è stata confermata la riduzione delle soglie rispettivamente di 100.000 euro e 150.000 euro della rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute dovute/certificate e dell’Iva che pertanto rimangono fissate rispettivamente a 150.000 euro e 250.000 euro.

Per un approfondimento sulle modifiche apportate in materia dal decreto fiscale si allega Guida Ance.

 

ESTEROMETRO

Cambia la periodicità di presentazione della comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. In particolare, l’attuale trasmissione mensile diventa trimestrale: pertanto la trasmissione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (in precedenza entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/ricezione della fattura).

 

ESTENSIONE REVERSE CHARGE

E’ prevista l’estensione dell’applicazione del meccanismo del reverse charge a tutte le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto e subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili.

L’efficacia di tale disposizione, la quale non si estende alle prestazioni rese alle PA e ai soggetti nei cui confronti si applica il meccanismo dello split payment nonché alle Agenzie per il lavoro, è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea.

 

DICHIARAZIONI PRECOMPILATE

E’ confermato che a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2020 in via sperimentale nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche/esterometro/corrispettivi telematici, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia le bozze dei registri Iva e delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni Iva periodiche.

A partire dalle operazioni Iva 2021 l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza del modello Iva.

 

CREDITO DI IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

Riconosciuto un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito/debito/prepagate a favore degli esercenti attività di impresa/lavoratori autonomi a condizione che i ricavi/compensi relativi all’anno precedente non siano superiori a 400.000 euro.

In sede di conversione è prevista l’estensione del credito anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Le modalità ed il contenuto delle comunicazioni sono demandati all’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Referenti

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