Decreto fiscale 2019 - Principali novità
Il decreto collegato alla Manovra di Bilancio 2019, in vigore dal 24 ottobre 2018, contiene importanti novità in merito alla c.d. pace fiscale tra erario e contribuenti e misure di semplificazione in tema di fatturazione elettronica.
Importante | Suggerimento n. 499/72 del 31 ottobre 2018
Il decreto n.119/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.147 del 23 ottobre 2018, è il primo provvedimento emanato dal Governo nell’ambito della Manovra economico-finanziaria per il 2019 ed è attualmente assegnato alla Commissione Finanze del Senato per l’avvio dell’iter parlamentare di conversione in legge.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI “PACIFICAZIONE FISCALE”
Di seguito si riassumono i principali strumenti di cui potranno avvalersi i contribuenti per l’attuazione della “pace fiscale”. Le ulteriori modalità applicative verranno definite da uno o più Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (pvc)
E’ prevista la possibilità di definire il contenuto integrale dei pvc consegnati entro il 24.10.2018, data di entrata in vigore del decreto (e per i quali non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio), aventi ad oggetto violazioni in tema di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e Iva.
A tal fine è necessario presentare la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale entro il 31.5.2019 con modalità che verranno stabilite da un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, e versare entro il 31.5.2019 in un’unica soluzione o in rate (in tal caso occorre versare la prima rata entro il 31.5.2019) le imposte relative alle violazioni contestate, senza interessi e sanzioni.
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Prevista la definizione di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio notificati e accertamenti con adesione (notificati o sottoscritti entro la data di entrata in vigore del Decreto), mediante il pagamento (in un’unica soluzione o a rate) delle sole imposte dovute (senza, quindi, sanzioni, interessi ed eventuali accessori).
Rottamazione ter
E’ prevista una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (c.d. “rottamazione ter”).
Tale nuova definizione consente di abbattere le sanzioni e gli interessi, versando le somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale e interessi, nonché l’aggio, i diritti di notifica, e le spese esecutive maturate a favore dell’agente in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in 10 rate consecutive di pari importo, nell’arco di 5 anni (2 rate all’anno, in scadenza 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2019).
Si segnala inoltre che possono accedere alla c.d. “rottamazione ter” anche i soggetti che hanno già aderito alla rottamazione bis a condizione che effettuino, entro il 7.12.2018, il pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre ed ottobre 2018. Aderendo alla nuova rottamazione, tali contribuenti possono usufruire del differimento automatico dell’importo residuo ancora dovuto.
Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
E’ disposto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Definizione agevolata delle controversie tributarie
Possono essere definite le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in tutti i gradi di giudizio (anche Cassazione) aventi ad oggetto atti impositivi in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto) e per le quali il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
La definizione avviene su domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio (o di chi vi è subentrato, o ne ha la legittimazione), con il pagamento dell'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.
Dichiarazione integrativa speciale
Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti potranno correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi (e relative addizionali), delle imposte sostitutive, delle ritenute, dei contributi previdenziali, dell’Irap e dell’Iva.
L’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato; a tal fine, è previsto l’invio di una dichiarazione integrativa speciale e il versamento di un’imposta sostitutiva.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE
Sanzioni fatturazione elettronica
Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, è introdotto un nuovo regime “attenuato” delle sanzioni in materia di fatturazione elettronica che prevede:
- la non applicazione delle sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva;
- l’applicazione della riduzione dell’80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.
Emissione delle fatture
A decorrere dal 1° luglio 2019:
- la fattura va emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione (e non entro lo stesso giorno di effettuazione dell’operazione, come attualmente stabilito dall’art.21, co.4, del DPR 633/1972).
- nella fattura deve essere riportata anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero quella in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura.
Annotazione delle fatture emesse
In materia di registrazione delle fatture, si stabilisce che il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni e non più entro quindici giorni dall’emissione della fattura stessa.
Registrazione degli acquisti
Per la registrazione degli acquisti il Decreto elimina l’obbligo della numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. E’ mantenuto il termine ultimo di annotazione rappresentato dal termine di presentazione del modello Iva dell’anno di ricezione e con riferimento al medesimo anno.
Detrazione iva
E’ previsto che entro il termine della liquidazione periodica possa essere detratta l’Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno di imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo: in tali ipotesi l’iva deve essere detratta nell’anno di ricezione del documento.