Decreto Fiscale 2019 – Legge di conversione

Definitive tutte le misure previste nel Decreto Fiscale collegato alla Finanziaria 2019.

Suggerimento n.3/2 del 2 gennaio 2019


Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (S.O. n. 56 alla G.U. Serie Generale n. 293 del 18 dicembre 2018), la Legge di conversione n. 136/2018 del Decreto legge n.119/2018, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, collegato alla Legge di Bilancio 2019, che ha sostanzialmente confermato le misure fiscali di interesse per il settore delle costruzioni che si riportano di seguito.

 

Disposizioni in materia di “pacificazione fiscale”

Si riassumono i principali strumenti di cui potranno avvalersi i contribuenti per l’attuazione della “pace fiscale”. Le ulteriori modalità applicative verranno definite da uno o più Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

- Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (pvc)

E’ prevista la possibilità di definire il contenuto integrale dei pvc consegnati entro il 24.10.2018, data di entrata in vigore del decreto (e per i quali non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio), aventi ad oggetto violazioni in tema di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e Iva.

A tal fine è necessario presentare la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale entro il 31.5.2019 con modalità che verranno stabilite da un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, e versare entro il 31.5.2019 in un’unica soluzione o in rate (in tal caso occorre versare la prima rata entro il 31.5.2019) le imposte relative alle violazioni contestate, senza interessi e sanzioni.

 

- Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Prevista la definizione di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio notificati e accertamenti con adesione (notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018 data di entrata in vigore del Decreto), mediante il pagamento (in un’unica soluzione o a rate) delle sole imposte dovute (senza, quindi, sanzioni, interessi ed eventuali accessori).

 

- Rottamazione ter

E’ prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (c.d. “rottamazione ter”).

Tale definizione consente, presentando all’Agente della Riscossione un’apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019, di abbattere le sanzioni e gli interessi, versando le somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale e interessi, nonché l’aggio, i diritti di notifica, e le spese esecutive maturate a favore dell’agente:

- in unica soluzione entro il 31 luglio 2019;

-  oppure in 18 rate consecutive di pari importo (il numero delle rate è stato elevato a 18, rispetto alle 10 precedenti), nell’arco di 5 anni.

Si segnala inoltre che possono accedere alla c.d. “rottamazione ter” anche i soggetti che hanno già aderito alla rottamazione bis a condizione che abbiano effettuato, entro il 7.12.2018, il pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre ed ottobre 2018. Aderendo alla nuova rottamazione, tali contribuenti possono usufruire del differimento automatico dell’importo residuo ancora dovuto.

 

- Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

E’ disposto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Lo stralcio non si applica per:

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;

- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

- Iva riscossa all’importazione.

 

- Definizione agevolata delle controversie tributarie

Possono essere definite le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in tutti i gradi di giudizio (anche Cassazione) aventi ad oggetto atti impositivi in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto) e per le quali il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

La definizione avviene su domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio (o di chi vi è subentrato, o ne ha la legittimazione), con il pagamento dell'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

 

- Sanatoria irregolarità formali

Al posto della dichiarazione integrativa speciale è prevista la sanatoria degli errori formali che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposta sui redditi, ai fini dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commessi sino al 24 ottobre 2018. E’ necessario il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo di imposta a cui si riferiscono le violazioni, in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 ed entro il 2 marzo 2020.  Il versamento perfeziona la regolarizzazione.

La procedura non può essere applicata per:

- irregolarità connesse agli atti di contestazione o irrogazione di sanzioni nell’ambito della procedura di collaborazione volontari;

- emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;

- violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

 

Disposizioni in materia di semplificazione fiscale

 - Sanzioni fatturazione elettronica

Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 e sino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’Iva con cadenza mensile) , è introdotto un nuovo regime “attenuato” delle sanzioni in materia di fatturazione elettronica che prevede:

  • la non applicazione delle sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva;
  • l’applicazione della riduzione dell’80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.

 

- Emissione delle fatture

A decorrere dal 1° luglio 2019:

  • la fattura può essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione (e non entro lo stesso giorno di effettuazione dell’operazione, come attualmente stabilito dall’art.21, co.4, del DPR 633/1972).
  • nella fattura deve essere riportata anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero quella in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura.

 

- Annotazione delle fatture emesse

In materia di registrazione delle fatture, si stabilisce che il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e non più entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione della fattura stessa.

 

- Registrazione degli acquisti

Per la registrazione degli acquisti il Decreto elimina l’obbligo della numerazione progressiva delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.

 

- Detrazione iva

E’ previsto che entro il termine della liquidazione periodica possa essere detratta l’Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno di imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo: in tali ipotesi l’iva deve essere detratta nell’anno di ricezione del documento.

 

 


Referenti

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