Decreto Energia - Rivalutazione delle aree edificabili
Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili possedute dai privati alla data del 1° gennaio 2022, con versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 14% da pagare, come prima rata, entro il 15 giugno 2022, data entro la quale va effettuata anche la perizia di stima del terreno.
Suggerimento n. 173/19 del 9 marzo 2022
Con Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, c.d. “Decreto Energia”, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.50 del 1° marzo 2022) è stata reintrodotta la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili possedute da soggetti non esercenti attività d’impresa, già oggetto, in anni precedenti, di numerose riaperture dei termini, con un progressivo aumento dell’aliquota relativa all’imposta sostitutiva dell’IRPEF, che dall’originario 4% passa, ora, al 14%.
In particolare, è consentita, fino al 15 giugno 2022, la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni (e partecipazioni non quotate) posseduti alla data del 1° gennaio 2022, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito del 14% dell’intero valore rivalutato delle aree.
L’imposta sostitutiva può essere versata integralmente entro il 15 giugno 2022, ovvero rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 15 giugno di ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 giugno 2022.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
Si ricorda che la rideterminazione del valore delle aree produce i relativi effetti fiscali in termini di minore tassazione delle plusvalenze realizzate con la vendita degli stessi immobili, come “redditi diversi”. A seguito della rivalutazione, infatti, il nuovo valore del terreno, risultante dalla perizia di stima, assume la natura di prezzo di acquisto dello stesso, da portare in diminuzione del corrispettivo ottenuto al momento della vendita, ai fini della determinazione delle plusvalenze.