Decreto “Cura Italia” - Le misure di interesse per i lavori pubblici
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 cd. “Cura Italia”. Di seguito le misure di interesse per il settore dei lavori pubblici.
Suggerimento n. 184/8 del 18 marzo 2020
Sulla G.U. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” cd. “Cura Italia”.
Si riportano di seguito le misure di maggiore interesse per il settore dei lavori pubblici.
Art. 91, anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici:
Il pagamento dell’anticipazione contrattuale prevista dall’art. 35, comma 18 D.Lgs 50/2016 spetta all’appaltatore anche in caso di lavori consegnati in via d’urgenza.
Art. 91, disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento:
L’emergenza coronavirus non è considerata generica causa di forza maggiore tale da giustificare di per sè l’inadempimento dell’appaltatore. Tuttavia, ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, dovrà essere sempre valutato da parte della stazione appaltante il rispetto delle misure di contenimento disposte dai decreti emergenziali.
Art. 86, misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19:
È autorizzata la spesa di euro 20.000.000 nell’anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti degli istituti penitenziari danneggiati. Inoltre, al fine di consentire l’adeguata tempestività degli interventi, fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l’esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea.
Art. 103, sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza:
È disposta la sospensione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi con la previsione che ai fini del computo di qualsivoglia termine, purché pendente alla data del 23 febbraio 2020 o iniziato successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Inoltre, si prevede che le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Infine, per mantenere la validità degli atti si stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Art. 84, nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa:
Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate nel periodo temporale tra l’8 marzo 2020 e fino al 15 aprile inclusi, sono rinviate d’ufficio a data successiva.
Art. 122, Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19:
E' prevista la nomina, con successivo DPCM, di un Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19. Il Commissario avrà il compito di attuare e sovrintendere a ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l’emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa;
potrà provvedere, tra l’altro, al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti per la produzione dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza stessa. Nell’esercizio di tali attività può avvalersi sia di soggetti attuatori che di società in house, nonché delle centrali di acquisto.
Art. 99, erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19:
Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.