Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità - Chiarimenti Agenzia delle Entrate

Rientrano nella sospensione dei termini degli adempimenti tributari, che possono essere effettuati entro il prossimo 30 giugno 2020, anche la presentazione della dichiarazione annuale IVA e del modello TR relativo al credito IVA del primo trimestre 2020; ai fini del riconoscimento del premio pari a 100 euro rileva esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria; detraibili dall’Irpef, nella misura del 19% come spese sanitarie, i costi sostenuti per l’acquisto delle mascherine, purché provviste di marcatura CE: questi i principali chiarimenti.

Suggerimento n. 386/59 del 12 maggio 2020


L’Agenzia delle Entrate con circolare ministeriale n.11/E del 6 maggio 2020 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al Decreto “Cura Italia” e al Decreto “Liquidità” di particolare interesse, che si riportano di seguito.

 

SOSPENSIONI PER ADEMPIMENTI E PROCEDIMENTI

E’ precisato che, tra gli adempimenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, differiti al 30 giugno 2020, rientrano:

  • la presentazione della dichiarazione annuale IVA (in scadenza ordinariamente al 30 aprile);
  • la presentazione del modello TR relativo al credito IVA, chiesto a rimborso e/o in compensazione relativo al primo trimestre 2020 (in scadenza ordinariamente al 30 aprile);
  • la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 (in scadenza ordinariamente al 30 maggio);
  • la presentazione dell’esterometro del primo trimestre 2020 (in scadenza ordinariamente al 30 aprile).

In ogni caso è chiarito che, in assenza della presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR, gli uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell’IVA a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l’utilizzo in compensazione del credito IVA, annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge.

Rimane ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione IVA o il modello TR alle ordinarie scadenze, anche nel corso del periodo di sospensione, e, in questo caso, non sarà preclusa, al ricorrere di tutte le condizioni, la liquidazione del rimborso del credito IVA o la sua compensazione.

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI DI ADESIONE

Nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica la sospensione per l’impugnazione dal 9 marzo all’11 maggio 2020.

A questa sospensione gli uffici finanziari precisano che si sommano sia la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione, sia quella del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell’adesione, o per la presentazione del ricorso, scadrà il 22 settembre 2020.

 

DISPOSIZIONI SU CONCORDATO PREVENTIVO ED ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

E’ chiarito che la proroga di sei mesi per i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, in scadenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021, riguarda anche le rate dei pagamenti dei crediti tributari oggetto di atti transazione fiscale.

 

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

L’Agenzia delle Entrate ribadisce che, per il calcolo del limite reddituale di 40.000 euro conseguito nel 2019, ai fini del riconoscimento del bonus di 100 euro ai lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavoro in sede nel mese di marzo 2020, deve considerarsi esclusivamente il reddito da lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (come ad esempio i premi di produttività).

 

PREMI PER POLIZZE STIPULATE DAL DATORE DI LAVORO A COPERTURA DEL RISCHIO DI CONTRARRE IL COVID-19

E’ chiarito che i premi versati dal datore di lavoro in favore dei dipendenti, a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il COVID-19, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile ad Irpef, in virtù di quanto previsto dall’art.51, co.2, lett. f-quater del DPR n. 917/1986 (in base al quale non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, tra gli altri, i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di gravi patologie).

 

COSTI D'ACQUISTO DELLE MASCHERINE - DETRAIBILITA’ IRPEF

Le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, possono essere detratte dall’Irpef in sede di dichiarazione dei redditi, come spese sanitarie, nella misura del 19% per la parte che eccede i 129,11 euro, a condizione che, nello scontrino o nella fattura, siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo, attestata dal codice ADspese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”.

In mancanza di questa indicazione, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco dovrà essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea.

 


Referenti

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