Decreto crescita - misure fiscali

Applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per i trasferimenti di interi fabbricati a favore delle imprese di costruzione che, entro i successivi dieci anni, provvedano a demolirli e ricostruirli; estensione alle zone a rischio sismico 2 e 3 del bonus per l’acquisto di immobili antisismici (c.d. “Sismabonus acquisti”): queste le principali novità introdotte.

Suggerimento n.248/39 del 6 maggio 2019


Con D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile scorso, in vigore dal 1° maggio 2019, in attesa di conversione in legge, sono introdotte disposizioni fiscali, di seguito riportate, di particolare interesse per il settore edile.

 

Incentivi per la valorizzazione edilizia

Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita, nonché all’alienazione degli stessi, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui non si verifichino le condizioni di cui sopra, saranno dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte, oltre interessi di mora.

 

Sisma bonus acquisti

Esteso, anche alle zone sismiche 2 e 3 (per l’individuazione delle zone sismiche si veda mappa allegata), il bonus previsto per l’acquisto di immobili antisismici, sinora applicabile solo per la zona 1.

Si tratta della detrazione riconosciuta per gli acquisti di unità immobiliari facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti, anche con variazione volumetrica e con miglioramento di 1 o 2 classi sismiche, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno eseguito l’intervento.

La detrazione è riconosciuta all’acquirente nella misura pari al 75% o 85% a seconda della riduzione del rischio sismico, del prezzo di acquisto sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, recuperabile in cinque quote annuali di pari importo.

L’agevolazione è concessa sino al 31 dicembre 2021 ed è possibile per l’acquirente cedere la detrazione sotto forma di credito di imposta.

 

Modifiche alla disciplina degli incentivi per Ecobonus e Sisma bonus

Inserita la possibilità, sia per gli interventi di risparmio energetico che per quelli di messa in sicurezza sismica che danno diritto rispettivamente all’Ecobonus e al Sismabonus di fruire, in alternativa alla detrazione ed alla cessione del credito, di uno sconto corrispondente all’importo detraibile anticipato dall’impresa esecutrice dei lavori. Lo sconto è rimborsato all’impresa sotto forma di credito di imposta e recuperato mediante compensazione nel modello F24 in cinque quote annuali di pari importo.

 

Super ammortamento

Ripristinato dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 il c.d. super ammortamento al 130% ovvero l’incentivo che consente di ammortizzare il 30% in più del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi. L’agevolazione si applica per i beni strumentali nuovi, esclusi i veicoli e i beni immobili, acquistati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, oppure entro il 30 giugno 2020 ma solo a condizione che entro dicembre 2019 sia stato effettuato l’ordine e pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

 

Deducibilità Imu immobili strumentali

Incrementata la quota di Imu pagata sugli immobili strumentali deducibile dal reddito di impresa imponibile (Irpef/Ires) ad oggi pari al 40% nella misura del:

  • 50% per il periodo di imposta 2019;
  • 60% per i periodi di imposta 2020 e 2021;
  • 70% dal periodo di imposta 2022.

 

Revisione Mini Ires

In sostituzione della “Mini Ires” introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, è introdotta una misura diretta ad agevolare gli utili reinvestiti in azienda.

In particolare è stabilito che l’Ires può essere applicata sul reddito di impresa fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve nei limiti dell’incremento di patrimonio netto nella misura ridotta del:

  • 22,5% per il periodo di imposta 2019;
  • 21,5% per il periodo di imposta 2020;
  • 21% per il periodo di imposta 2021;
  • 20,5% dal periodo di imposta 2022.

Pertanto dal 2020 l’aliquota Ires ridotta al 20,5% (anzinché quella ordinaria del 24%) opererà a regime limitatamente agli utili accantonati a riserve e nei limiti dell’incremento di patrimonio netto.

L’agevolazione è riconosciuta anche ai fini Irpef relativamente al reddito di impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Le modalità operative saranno definite da apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Aggregazioni tra imprese – agevolazioni fiscali

Riproposto a determinate condizioni, per le operazioni di fusione, scissione o conferimenti di azienda, sino al 31 dicembre 2022, il c.d. “Bonus aggregazione” consistente nella possibilità di dedurre fiscalmente ammortamenti calcolati sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto di tali operazioni straordinarie, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale.

 

Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

Introdotta la possibilità per gli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, che sono state oggetto di ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 al 2017 e non ancora riscosse. In particolare, le Regioni, le Provincie, le Città Metropolitane ed i Comuni hanno la facoltà di prevedere, con propri atti, la rottamazione delle suddette ingiunzioni di pagamento concedendo ai contribuenti morosi la possibilità di saldare il debito tributario, pagando solo i tributi accertati e gli interessi e non anche le sanzioni.

Gli enti territoriali, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Crescita possono stabilire:

  • il numero di rate e la relativa scadenza che non può superare il 30 settembre 2021;
  • le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  • i termini per la presentazione dell’istanza;
  • il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

 

 

 


Referenti

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