Decreto Aiuti quater - novità della Legge di conversione
Estensione del numero di possibili cessioni dei crediti derivanti dai bonus edilizi; garanzia SACE per i prestiti bancari destinati alle imprese edili che hanno effettuato interventi ammessi al Superbonus in crisi di liquidità: queste le principali modifiche.
Suggerimento n. 58/11 del 19 gennaio 2023
La Legge 13 gennaio 2023 n. 6 (pubblicata in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2023), di conversione del D.L. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti quater”, introduce alcune modifiche rilevanti per il settore che si riportano di seguito.
BONUS EDILIZI - CESSIONE DEI CREDITI
Estensione del numero di possibili cessioni dei crediti derivanti dai bonus edilizi.
In particolare, le cessioni ai soggetti qualificati passano da due a tre, portando quindi il numero massimo di cessioni a cinque.
Pertanto, nel caso in cui il beneficiario della detrazione abbia optato per lo sconto in fattura nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori, la stessa, potrà effettuare una prima cessione a chiunque, la seconda, terza e quarta saranno a “soggetti qualificati” e sarà possibile un ulteriore cessione da parte di banche o gruppi bancari a correntisti privati titolari di partita iva.
È altresì previsto che la società SACE S.p.a. potrà concedere garanzie a favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, per finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi alle imprese edili che hanno effettuato interventi ammessi al Superbonus in crisi di liquidità. I crediti di imposta eventualmente maturati dall’impresa alla data del 25 novembre 2022 possono essere presi in considerazione dalla banca o istituto finanziatore quale parametro per la valutazione del merito di credito dell’impresa richiedente il finanziamento stesso e per la predisposizione delle relative condizioni contrattuali del finanziamento.
Confermata inoltre la possibilità di utilizzare in dieci rate annuali di pari importo (anziché in quattro o cinque rate) i crediti di imposta non ancora utilizzati relativi al Superbonus derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022. Rimane il divieto di riporto alle annualità successive della quota eventualmente non utilizzata nell’anno.
CREDITO DI IMPOSTA ENERGIA E GAS
Entrata in vigore la proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 per l’utilizzo in compensazione, da parte sia dei beneficiari che dei cessionari, dei crediti di imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo trimestre e del quarto trimestre 2022.