Decreto Aiuti quater - Modifiche al Superbonus
Superbonus per i condomini al 90% nel 2023 ma la riduzione non opera per gli interventi per i quali al 25 novembre 2022 risulta presentata la CILA e qualora l’assemblea condominiale abbia approvato l’esecuzione dei lavori antecedentemente alla predetta data; per le unifamiliari l’incentivo continua a spettare nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 purché alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Suggerimento n. 676/90 del 21 novembre 2022
Il Decreto-Legge 18 novembre 2022 n. 176 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022), recante “Misure urgenti di sostegno del settore energetico e di finanza pubblica”, apporta modifiche sostanziali alla disciplina del Superbonus che si riportano di seguito.
CONDOMINI E UNICO PROPRIETARIO DI INTERO EDIFICIO
Per i condomini, ivi compresi gli edifici di unico proprietario/comproprietario composti sino ad un massimo di 4 unità immobiliari, la detrazione compete nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 la detrazione scende al 90%.
La detrazione spetterà nella misura piena del 110% anche per il 2023:
- per gli interventi in relazione ai quali alla data del 25 novembre 2022 risulta essere stata presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- in caso di lavori su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata prima del 25 novembre 2022 (quindi approvazione dell’assemblea entro il 24 novembre).
Nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione degli edifici, il Superbonus compete nella misura del 110% anche nel 2023 se, al 25 novembre 2022, risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.
Resta fermo il décalage al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025.
EDIFICI UNIFAMILIARI
Il Decreto Aiuti quater prevede due novità.
In particolare, il Superbonus si applica nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 (anziché sino al 31 dicembre 2022) se al 30 settembre 2022 sia stato realizzato il 30% dell’intervento complessivo.
La detrazione compete nella misura del 90% per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 e per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, solo se: | ||
- | le unità sono adibite ad abitazione principale del contribuente; | |
- | il contribuente deve essere proprietario dell’immobile o titolare di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione); | |
- | il contribuente deve possedere un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti nell’anno precedente dal contribuente, dal coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente/familiare, per un coefficiente che è pari a: | |
a) | 1 se il nucleo familiare è formato solo dal contribuente; | |
b) | si aggiunge 1 se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente; | |
c) | si aggiunge 0,5 se nel nucleo familiare, oltre al coniuge o dal soggetto legato da unione civile, c’è anche un familiare fiscalmente a carico; | |
d) | si aggiunge 1 se nel nucleo familiare, oltre al coniuge o dal soggetto legato da unione civile, ci sono due familiari fiscalmente a carico; | |
e) | si aggiunge 2 se nel nucleo familiare, oltre al coniuge o dal soggetto legato da unione civile, ci sono tre o più familiari fiscalmente a carico. | |
A favore di tali soggetti è autorizzata la spesa di venti milioni di euro nel 2023 per la corresponsione da parte dell’Agenzia delle Entrate di un contributo (escluso dalla formazione della base imponibile Irpef). È demandato ad un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di fissare i criteri e le modalità di attuazione.
IACP E COOPERATIVE
Non sono modificate le regole per IACP e per le cooperative edilizie.
Per tali soggetti il Superbonus 110% compete fino al 31 dicembre 2023 a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati già ultimati lavori per una percentuale pari ad almeno il 60& dell’intervento complessivo.
CESSIONE DEI CREDITI
I crediti di imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in dieci quote annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti.
A tal fine il fornitore o il cessionario dovrà preventivamente inviare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento della stessa Agenzia.
La quota di bonus non utilizzata nell’anno non potrà essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.