Decreto Adempimenti - Chiarimenti Agenzia delle Entrate

Forniti alcuni chiarimenti sulle semplificazioni fiscali introdotte dal c.d. “Decreto Adempimenti”.

Suggerimento n. 236/28 del 10 maggio 2024


Con circolare ministeriale n. 8/E dell’11 aprile e n. 9/E del 2 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato le novità apportate dal D.Lgs. 1/2024 (c.d. “Decreto Adempimenti”) che, in attuazione della Legge Delega al Governo per la riforma fiscale, prevede semplificazioni in tema di dichiarazioni, pagamenti dei tributi, razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie e sospensione dell’invio di comunicazioni ed inviti, che si riportano di seguito.

 

Pagamenti rateali dell’acconto e del saldo delle imposte

Ai fini dell’applicazione della rateazione non è più necessario l’esercizio dell’opzione in dichiarazione ma sarà sufficiente il comportamento concludente del contribuente che potrà dilazionare l’importo avendo a disposizione un’ulteriore rata da pagare entro il 16 dicembre (e non più entro il mese di novembre).

Pertanto, il contribuente che intende rateizzare i versamenti:

  • determina il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza ed il giorno 16 del mese di dicembre;
  • suddivide l’importo complessivo dovuto in base al numero di rate che intende versare e comunque non superiore al termine di cui sopra;
  • versa la prima rata, senza interessi, alle scadenze previste dall’art. 17 D.P.R. 435/2001;
  • versa le successive rate, maggiorate degli interessi, entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il giorno 16 dicembre.

 

 Misure in tema di versamenti minimi di Iva e ritenute

Con riferimento ai versamenti minimi dell’Iva mensile/trimestrale, il decreto ha innalzato l’importo ad euro 100. Al di sotto di questa soglia l’Iva potrà essere versata con il versamento del mese/trimestre successivi.

I versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi tre trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore ad euro 100, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Viene inoltre inserita una soglia minima di versamento per le ritenute su redditi di lavoro autonomo, corrisposti a partire dal 2024, pari ad euro 100. Gli importi al di sotto della soglia possono essere versati con quelli relativi al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Le ritenute relative al mese di dicembre dovranno essere versate in ogni caso entro il 16 gennaio dell’anno successive.

 

Pagamenti ricorrenti

Per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme effettuati con F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente o l’intermediario autorizzato possono disporre in via preventiva l’addebito di somme dovute su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia. Un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate fisserà le disposizioni attuative.

Oltre ai consueti canali di pagamento ci sarà la possibilità di pagare imposte e contributi tramite il canale PagoPA. Per tale novità si attende un provvedimento attuativo di prossima emanazione.

 

Sospensione invio comunicazioni e inviti

Nei mesi di agosto e dicembre l’Agenzia delle Entrate potrà sospendere l’invio delle comunicazioni relative:

  • ai controlli automatizzati;
  • ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;
  • alle lettere di compliance e agli inviti all’adempimento spontaneo.

Durante tali periodi di sospensione è precluso all’Agenzia delle Entrate l’invio degli atti in precedenza indicati, ancorché siano già stati elaborati o emessi, salvo il caso in cui non ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga all’ordinario regime di sospensione.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria precisa che possono costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza:

  • le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute;
  • l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato;
  • l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.

 

Certificazione unica - compensi corrisposti a forfetari

A decorrere dall’anno di imposta 2024, i committenti dei contribuenti in regime forfetario o regime fiscale di vantaggio sono esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica. L’esonero da tali adempimenti non pregiudica la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di disporre delle informazioni reddituali relative a tali contribuenti in quanto i dati sono reperibili con la fatturazione elettronica.

 

Revisione delle date di presentazione delle dichiarazioni

Il Decreto Adempimenti anticipa i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali.

In particolare, è anticipata al 30 settembre (in luogo del 30 novembre) la data di presentazione dei modelli dichiarativi Unico e Irap ovvero all’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo di imposta (in luogo del termine fissato all’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta).

Per il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap sono invece posticipati, rispetto ai termini disciplinati “a regime” dal Decreto Adempimenti:

  • al 15 ottobre 2024 per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir e dei soggetti passivi Ires con periodo di imposta coincidente con l’anno solare;
  • al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi Ires con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare.

Per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 è introdotta una data iniziale di presentazione. In particolare, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap sono fissati:

  • tra il 15 aprile ed il 30 giugno 2025 per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Posta Italiane s.p.a.;
  • tra il 15 aprile ed il 30 settembre 2025 per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi Ires con periodo di imposta coincidente con l’anno solare;
  • entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per i soggetti passivi Ires con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare.

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 i soggetti Ires, con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, possono presentare il modello Unico e il modello Irap nel periodo che va dal 1° aprile al 30 settembre.

Per il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, i sostituti di imposta potranno presentare il modello 770 nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 31 ottobre 2025.

A partire dal 2025 i sostituti di imposta potranno presentare il modello 770 nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 ottobre dell’anno successivo.


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.