D.M. n. 127/2024: i chiarimenti del MASE sul Regolamento End of waste inerti

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione del D.M. n. 127/2024 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale.

Suggerimento n.288/85 del 3 giugno 2026


Informiamo i soci che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con risposta a interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/06 presentato dalla Regione Veneto, ha affrontato alcuni quesiti interpretativi in merito all’applicazione del D.M. n. 127/2024.

Il documento chiarisce, in primis, che il Regolamento End of waste inerti deve essere letto in combinato disposto con l’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06 e l’art. 6 della Direttiva 2008/98/CE, secondo cui la cessazione della qualifica di rifiuto può avvenire solo quando risultano contemporaneamente soddisfatte tutte le condizioni previste dalla normativa europea.

Con riferimento, invece, alle autorizzazioni cosiddette “caso per caso”, il MASE ribadisce che tale regime mantiene carattere residuale e può essere utilizzato soltanto quando i rifiuti non rientrano tra quelli elencati nell’Allegato 1 del DM 127/2024 oppure quando sono destinati a utilizzi diversi da quelli previsti dal regolamento. Perciò, la sola presenza, all’interno dell’autorizzazione, di alcuni codici EER non contemplati dal decreto non consente agli operatori di evitare l’adeguamento alle nuove disposizioni del DM 127/2024.

Sul tema delle operazioni di miscelazione dei lotti di aggregato recuperato, il Dicastero chiarisce che la miscelazione è vietata durante la fase di verifica di conformità, ma può essere ammessa successivamente, purché riguardi materiali che abbiano già acquisito la qualifica di prodotto, siano corredati della relativa dichiarazione di conformità e siano destinati al medesimo scopo specifico.


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Tags: Rifiuti